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Articolo 73. Informazione, formazione e addestramento. comma 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Il comma 5 contiene il richiamo diretto all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Si segnala che le attrezzature contenute nell’elenco dell’Accordo sono solo ALCUNE e non TUTTE quelle di cui al comma 7. Si cita a titolo di esempio il carroponte, che non è contenuto nell’elenco di attrezzature dell’Accordo ma è certamente da ritenersi un’attrezzatura che richiede conoscenze e responsabilità particolari, tanto è vero che è contenuto tra le attrezzature soggette a verifica periodica come da Allegato settimo del Decreto legislativo 81 del 2008.