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Articolo 73. Informazione, formazione e addestramento. comma 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Gli addetti sono identificati preventivamente e formati, informati e addestrati sull’uso dell’attrezzature specifica. L’Articolo 71 al comma 7 aveva identificato che ci sono in azienda delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Gli addetti all’utilizzo di tali attrezzature DEVONO essere identificati preventivamente e avviati alla formazione necessaria. Questo si applica per tutte le attrezzature del comma 7, che non sono solo quelle contenute nell’elenco dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.