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Articolo 70. Requisiti di sicurezza. comma 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. comma 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO quinto. L’Articolo 70 evidenzia la responsabilità del datore di lavoro che deve mettere a disposizione attrezzature di lavoro conformi. Alla conclusione del corso si vedrà una sentenza della Corte di Cassazione che evidenzierà questo aspetto. Se l’azienda è in possesso di carrelli elevatori non marcati C.E. fare riferimento al testo dell’Allegato quinto del Decreto Legislativo 81 del 2008 per verificare, in particolare, la Parte seconda paragrafo 2.