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CAPITOLO 7 Fondamento della nostra costituzione sono 3 principi: liberale, democratico e sociale.. Il principio liberale affermato con l’art 2 dichiara che la repubblica riconosce i diritti dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, si sostiene che i diritti garantiti dalla costituzione siano essi proclamati fra i principi generali debbano essere considerarsi inviolabili, necessari per il pieno sviluppo della personalità di coloro cui sono attribuiti. Se il principio liberale consiste nel riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo è evidente che debbano essere attribuiti a tutti, di qui collegato al primo principio troviamo quello democratico ovvero quello dei cittadini liberi e eguali affermato infatti nel all’art 1 che dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, con la frase ‘l’Italia è una repubblica è perché si riconosce il risultato del referendum del 2 Giugno 1946, mentre sul fatto che sia fondata sul lavoro significa che non ci dovranno mai essere distinzioni di autorità e influenza tra i cittadini. La sovranità appartiene al popolo tramite il voto e del corpo elettorale. Il terzo principio è quello sociale che costituisce le basi della società, esige infatti che i cittadini godano di pari diritti e dei benefici della vita associata, è infatti compito dello stato tutelare le persone economicamente più deboli ed equilibrare le disuguaglianze sociali, questo principio lo troviamo nell’art 3 dove afferma che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di tipo economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana. Connesso con gli altri principi viene quello dell’eguaglianza che è stato frutto spiritualista dell’uomo portato con il cristianesimo con riconoscimento di eguale dignità e uguali valori di tutti gli uomini affermato nell’art 1, di conseguenza vige il divieto di qualsiasi tipo di discriminazione. Il principio d’eguaglianza lo troviamo nell’art 3 dove tutti i cittadini sono uguali alla legge senza discriminazioni per via della religione, sesso ecc. Con la pari dignità sociale di tutti i cittadini c’è il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari e la legge deve essere uguali per tutti, inoltre la legge non può creare privilegi o discriminazioni personali o di classe, l’art 3 prosegue che con i principi della pari dignità sociale davanti alla legge valgono senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione poiché in passato con i regimi totalitari non era così. La parità tra uomo e donna lo troviamo nell’art 51 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli uffici pubblici e cariche elettive. È stata soppressa la legislazione razziale fascista ovvero le discriminazioni infondate in base alla razza, il divieto di discriminazione fondate sulla lingua si collega all’art 6 secondo cui la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. Il divieto di discriminazioni per le opinioni politiche, come ogni libertà questa ha dei limiti che regolano la manifestazione del pensiero e i cittadini che si associano nei partiti politici devono garantire la democrazia, con il divieto della ricostituzione del partito fascista. Per le discriminazione di tipo economico-sociale la corte c ha ritenuto che il legislatore non può dettare norme a soggetti impediti per via della condizione economica. L’eguaglianza sostanziale è lo strumento che realizza a pieno l principio di eguaglianza espresso nell’art 3. I diritti fondamentali sono 3: libertà con la pretesa dei cittadini che lo Stato non intervenga, quelli sociali nasce la pretesa che lo Stato aiuti i cittadini, e quelli politici che conferiscono ai cittadini il diritto di voto. La nostra costituzione risponde a questa classificazione: titolo primo (rapporti civili), titoli 3 e 4 ( rapporti etico-sociali). Titolo 5 (diritti politici). Si è posto però il problema sei i principi che questi diritti proclamano producano effetti nei rapporti cittadini-stato ma anche tra i cittadini e e altri soggetti del diritto interno fra loro, questi valori influiscono sulle leggi anche quando regolano i rapporti interprivati sarebbe però un’errore applicare i valori suddetti a questa disciplina di questi rapporti poiché potrebbero derivare gravi lesioni dei diritti dei cittadini ad esempio un’istituzione confessionale non possa rifiutarsi di assumere chi professi opinioni religiose diverse violando così la libertà d’associazione garantita dall’art 18, questo ragionamento vale anche per i partiti politici e la disciplina di queste situazioni è affidata al legislatore con il controllo della corte costituzionale. Le garanzie dei diritti fondamentali sono le norme che devono assicurarne l’osservanza , la prima garanzia è la proclamazione di essa nella costituzione, ulteriori garanzie sono quelle della riserva di legge e di giurisdizione, la prima si ha quando la Costituzione stabilisce che solo con legge formale si possono mettere limitazioni a diritti fondamentali, mentre nel secondo caso quando la Costituzione aggiunge che solo al potere giudiziario spetta se la norma limitatrice debba essere applicata. Un esempio della riserva di legge e di giurisdizione è dato dall’art 13 che dichiara che la libertà personale può essere limitata nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e inoltre nei casi di necessità e urgenza. Con i diritti dell’uomo si collega con la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvate dall’assemblea delle nazioni unite il 10/12/1948 e le convenzioni per la protezione dei diritti economici,sociali,culturali e dei diritti civili e politici. Altro atto internazionale è l’Atto formale sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, il processo di internazionalizzazione dei diritti fondamentali ha avuto particolare sviluppo in Europa. Inoltre la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata operata dal consiglio d’Europa creata nel 1949 per promuovere la la democrazia e i diritti dell’uomo e con l’istituzione di una corte europea dei diritti dell’uomo inoltre i membri europei del consiglio hanno l’obbligo di osservare le decisioni della corte europea, inoltre l’Italia dal 1973 è parte di un accordo secondo cui la corte europea dei diritti dell’uomo può essere chiamata ad intervenire anche nelle violazioni dei diritti causati dall’autorità giudiziaria o amministrativa nazionale. Al fenomeno di internazionalizzazione dei diritti fondamentali si aggiunge la Carta dei diritti proclamata a Nizza nel 2000 dai capi di stato e anche la convenzione Europea dei diritti del fanciullo e quella dei diritti umani nei campi della biologia e medicina stipulata ad Oviedo nel 77. Collegato ai diritti fondamentali garantiti dalla costituzione l’art 2 richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e sono la difesa della patria, contribuire alla spese pubbliche, l’osservanza della costituzione e delle leggi con fedeltà alla Repubblica. Nella costituzione si parla anche degli stranieri ovvero quelle persone che non fanno parte di nessun stato Europeo ed è regolato dall’art 10 in conformità dei trattati internazionali, la corte ha inoltre specificato che l’art 3 riguardante all’eguaglianza va applicato anche ai cittadini stranieri salvo condizione giuridica dello stesso mentre per i diritti diversi da quelli politici che la costituzione attribuisce ai cittadini o di situazioni giuridiche che non sono oggetto delle norme costituzionali e il legislatore deve regolarli in base all’art 10 ovvero con le leggi in conformità dei trattati internazionali. A questi principi si conforma il testo unico sulle disposizioni che comprendono la disciplina dell’immigrazione, poi l’art 10 contiene due disposizioni che riguardano il diritto d’asilo e l’estradizione, il diritto d’asilo viene disposta allo straniero secondo le condizioni stabilite dalla legge, l’esagerata ampiezza di questa disposizione è stata ridotta esigendo che il presupposto di questo diritto sia la qualità di rifugiato, da ultimo sono state introdotte limitazioni alle circostanze che giustificano il permesso di soggiorno temporaneo dello straniero per esigenze di tipo umanitario. L’ultima disposizione dell’art 10 riguarda l’estradizione ovvero la consegna ad un altro stato di una persona condannata secondo le leggi di quest’ultimo che si trova nel nostro territorio, essa estende agli stranieri il divieto di estradizione per reati politici che è garantito ai nostri cittadini a meno che si tratti di delitti di genocidio. Dopo i la situazione giuridica degli stranieri la costituzione enuncia due principi fondamentali il ripudio della guerra di aggressione e il favore per lo sviluppo di un’organizzazione internazionale che assicuri la pace e giustizia fra le nazioni, l’art 11 dichiara che l’italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, non è vietata la guerra di difesa., inoltre l’art 11 dispone che l’italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e l’articolo si chiude con ‘L’ITALIA promuove e favorisce le organizzazioni internazionali’. Quanto alle limitazioni di sovranità consentite e derivanti da un obbligo internazionale , secondo la giurisprudenza della corte cost le limitazioni possono comportare deroghe non solo alle leggi ma anche alla costituzione salvi però i suoi principi supremi. Infine la parità con gli altri stati comprende eguale soggezione di essi al diritto internazionale, eguale inviolabilità della loro integrità e indipendenza politica e impossibilità di sottoporli istituzionalmente a un potere esterno.