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La ragione per cui, fra i vari gruppi sociali, è stata assegnata allo stato una posizione di preminenza, apparirà chiara ove si rifletta che la comunità statale è la maggiore fra tutte e l’unica alla quale possano riferirsi interessi veramente generali. Occorre precisare che per stato oggi dobbiamo intendere lo “Stato costituzionale”, che risulta dall’inscindibile unione di popolo, autorità e valori posti a fondamento del sistema giuridico nel suo complesso. Lo Stato in senso stretto (lo Statoappartato) è solo una delle componenti dello Stato costituzionale. Questa differenza si coglie in modo più chiaro dopo la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione (legge cost. n. 3 del 2001) e la conseguente riformulazione dell’art. 144, comma I, (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”) e dell’art.117, comma I, (“La potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”). Da tali norme costituzionali si deduce una posizione Paritaria dello stato in senso stretto rispetto allo Stato costituzionale. Le precedenti osservazioni non sono più valide se si faccia riferimento alla comunità internazionale, che è comunità fra eguali. L’ultima considerazione è rivolta a richiamare l’attenzione sulle teorie che sono state formulate in ordine al fondamento del diritto. Il diritto non si autogenera ma è generato-, esso è il prodotto di una fonte variamente identificata. Noi ci limiteremo a ricordare che, a parer nostro, il fenomeno giuridico, nasce col nascere di un gruppo sociale. D’altra parte occorre notare che non vi sarebbe società se non vi fosse diritto: gruppo sociale e diritto si implicano a vicenda. 6. Diritto pubblico e diritto privato. I vari rami del diritto pubblico. Il diritto, va rappresentato come un fenomeno unitario; non v’ha dubbio, infatti, che fine ultimo del diritto essendo la conservazione del gruppo sociale, ogni norma è predisposta per il raggiungimento di questo fine. Secondo questo criterio non vi è alcuna differenza fra la norma contenuta nell’art.832 cod. civ. (“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”) e quella contenuta nell’art.624 cod. pen. (“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”). Ambedue tutelano un interesse ritenuto rilevante al fine di assicurare la pacifica convivenza dei consociati. Va tuttavia ricordato che nelle due norme citate, è diverso il tipo di interesse tutelato: nella prima si tratta di un interesse individuale (del proprietario a godere e disporre delle cose senza turbative); nella seconda di un interesse pubblico (della collettività alla punizione di chi è riconosciuto colpevole del reato di furto). Ne consegue che il fine del diritto può essere perseguito o indirettamente mediante tutela di determinati interessi individuali; o direttamente mediante la tutela degli interessi pubblici. A questi due modi di perseguire il fine del diritto di collega la tradizionale distinzione delle norme giuridiche in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico. Una norma è detta di diritto pubblico se tutela un interesse che realizza la conservazione della società ; una norma è detta di diritto privato se tutela un interesse individuale. Esistono zone dell’ordinamento giuridico in cui confluiscono interessi pubblici e interessi privati: es. diritto dell’economia, diritto del lavoro, diritto della navigazione ecc. Appartengono queste zone al dominio del diritto pubblico o a quello del diritto privato? La risposta dovrebbe dipendere dal carattere prevalente degli interessi che vi confluiscono. Sono del diritto pubblico le norme del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto processuale, civile e penale, del diritto penale, internazionale, tributario ecc.; mentre il campo del diritto privato comprende le restanti norme che disciplinano i rapporti inter privatos.