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PARTE PRIMA SOCIETÀ , DIRITTO, STATO CAPITOLO PRIMO COMUNITÀ E DIRITTO 1. I gruppi e gli interessi sociali ed il loro principio ordinatore. Fenomeno giuridico e fenomeno associativo. L’uomo non può vivere isolato ma è, al contrario, in continua relazione con i suoi simili, con i quali costituisce dei “gruppi sociali” più o meno complessi ed articolati, più o meno dotati del carattere della stabilità. Di tali gruppi si entra a far parte o necessariamente, senza cioè alcuna determinazione di volontà o volontariamente per libera determinazione. La ragione prima per cui l’uomo tende ad unirsi ad altri uomini ed a costituire gruppi sociali è che certi interessi e certe esigenze non possono essere, per loro natura, soddisfatti dall’individuo isolato bensì soltanto collettivamente. Gli interessi che il gruppo sociale intende soddisfare si distinguono in individuali e collettivi, a seconda che siano riferibili ai singoli componenti o siano comuni a tutti i componenti il gruppo. Gli interessi individuali, intesi in senso stretto, possono essere puramente egoistici e, come tali, contrapposti ad altri parametri egoistici; questi interessi potranno trovare il loro soddisfacimento entro i limiti prestabiliti dagli stessi componenti il gruppo. Qualora, invece, gli interessi individuali non possono essere soddisfatti se non in forma associata, essi vanno definiti interessi collettivi. Se ci si astrae, poi, dall’interesse individuale (nelle sue due forme di interesse egoistico e si ha riguardo all’interesse dell’intero gruppo, considerato come entità a sé stante, si avrà l’interesse generale. Particolare rilevanza hanno acquistato negli ordinamenti degli stati contemporanei, gli interessi c.d. “diffusi”, alcuni dei quali hanno per oggetto beni (es. il paesaggio, l’ambiente) direttamente tutelati dalla Costituzione e dagli statuti delle Regioni di diritto comune. Gli interessi diffusi si caratterizzano per non avere un loro “centro di riferimento” ed essere propri di una serie aperta ed indeterminata di soggetti (es. i “consumatori”, i “senza tetto”), non collegati tra loro da alcun vincolo associativo e che perciò solo non costituiscono un gruppo sociale. L’interesse individuale egoistico è asociale e può divenire antisociale qualora si ponga in contrasto con gli altri interessi individuali collettivi o al limite generali; così come può succedere con gli interessi individuali collettivi con quelli generali e fra quelli generali stessi. Gli interessi umani appaiono ordinati secondo un principio di confliggenza-composizione fra interessi di grado diverso; occorre quindi rilevare che un gruppo sociale affidato esclusivamente a degli istinti irrazionali non può essere pensabile. Ne consegue che un gruppo sociale può essere costituito soltanto quando al principio di confliggenza-composizione si sovrappone un altro principio ordinatore che lo disciplina. Successivamente la coesione di un gruppo sarà assicurata dalle regole. Questo principio ordinatore può operare, all’interno del gruppo facendo coincidere l’interesse di uno solo (tirannia) o di un ristretto numero (oligarchia) o di tutti gli associati (democrazia). Da quanto fin qui detto deriva che un gruppo sociale viene ad esistenza ancor prima che si dia delle regole; esse tuttavia assolvono ad una funzione essenziale, detta organizzativa, diretta a dare al gruppo il carattere della stabilità e della continuità nel tempo, i quali valgono a distinguere il gruppo sociale da semplici riunioni. Un gruppo sociale senza organizzazione , rappresenta una contraddizione in termini.