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Il “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, emanato dal Consiglio dei ministri, ha per oggetto oltre alla definizione dei criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, anche criteri di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo numero 81 del 2008), criteri che divengono di riferimento per il committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese cui intende affidare lavori in appalto. Il Regolamento detta inoltre elementi relativi alle Procedure di sicurezza da adottare nel settore degli ambienti confinati tra cui di particolare importanza la disposizione seguente: “Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.