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L’articolo 252 del Decreto 81 del 2008 fornisce le misure igieniche che dovranno essere adottate dall’azienda coinvolta nell’attività di bonifica. Si tratta sia di misure strutturali che individuali. Delimitazione delle aree di lavoro. Predisposizione delle zone adibite ai pasti. Messa a disposizione di adeguati indumenti e DPI, che dovranno essere lasciati anche all’interno dell’impresa. Collocazione degli indumenti di lavoro in luogo separato da quelli civili. Custodia dei DPI in locali adibiti a questo scopo, controllato e pulito dopo ogni utilizzo. Sostituzione o riparazione dell’equipaggiamento prima di ogni utilizzo. L’ articolo 254 riduce il valore limite di esposizione a 0,1 per centimetro cubo di aria dei lavoratori. I Datori di lavoro sono responsabili affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell’aria, superiore al valore limite. Sono forniti contenuti tecnici per la valutazione dell’esposizione. Inoltre, nella sorveglianza sanitaria viene lasciata ampia facoltà al Medico competente di stabilire il protocollo di accertamenti.