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L’articolo 111 del decreto legislativo 81 del 2008 fornisce le disposizioni a cui il Dl deve attenersi in quei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate. Rimane l’obbligo prioritario da parte del DL di scegliere le attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro in sicurezza . decreto legislativo 81 del 2008. Articolo 111, comma 2. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Articolo 112. Idoneità delle opere provvisionali. 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo. esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata  del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, si deve provvedere alla loro verifica, per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato diciannovesimo.