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Il riferimento legislativo per le misure di prevenzione relative alla movimentazione dei carichi è il Capo primo del titolo sesto del Decreto legislativo 81 del 2008. Laddove non si possa evitare la movimentazione manuale, è bene che l’azienda tenga in considerazione una varietà di aspetti che rendono meno rischiose le attività di movimentazione svolte dai lavoratori. Il rischio va valutato applicando la norma ISO 11228. Gli oggetti da movimentare manualmente devono facilitare il compito del lavoratore, quindi devono essere maneggevoli, facili da spostare senza torsioni del tronco, in equilibrio, l’altezza dal suolo non elevata, la frequenza limitata. Tutti questi fattori sono da prendere in considerazione nella fase di valutazione dei rischi. Inoltre, l’ambiente di lavoro non deve rendere gli spostamenti pericolosi con, ad esempio, pavimenti instabili e ineguali con rischio di cadute, altezze ridotte, temperature elevate o basse. In ultimo il datore di lavoro deve fare in modo che gli sforzi del lavoratori abbiano tempi sostenibili, con pause e riposi. Chi svolge attività di movimentazione manuale dei carichi deve essere idoneo alla esecuzione dei compiti assegnati e deve ricevere sia gli adeguati DPI che un addestramento completo.