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L’articolo 37 del Decreto legislativo 81 del 2008 prevede un obbligo generale di formazione, con attenzione alle differenze linguistiche, connesso alla valutazione dei rischi e alle specifiche condizioni aziendali, tale formazione va effettuata al momento dell’assunzione, in caso di cambiamenti dell’attività lavorativa e in presenza di innovazioni. Inoltre si sottolinea che la formazione va “ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi", ovvero "all’insorgenza di nuovi rischi”. Considerando il ruolo fondamentale che hanno i comportamenti tra le cause determinati gli infortuni e le esposizioni professionali, il monitoraggio dell’attuazione e dell’utilizzo delle procedure lavorative corrette e la verifica continua, quindi, delle competenze (e delle motivazioni) necessarie a lavorare in sicurezza è elemento non solo necessario a garantire l’efficienza del sistema, ma anche fattore di coerenza con le disposizioni legislative. L’articolo 37 prevede, inoltre, che vengano successivamente meglio specificati “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione “ dei lavoratori mediante “Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali”. L’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori, è stato approvato il 21 dicembre 2011. Vedi in merito le slide dal Modulo 1. Quindi possiamo riassumere che è necessaria una Formazione d’ingresso in merito a. diritti doveri e organizzazione della prevenzione aziendale. rischi riferiti alla mansione e addestramento nell’utilizzo di macchine, attrezzature, dpi. Si necessita anche di un Monitoraggio sul mantenimento delle competenze acquisite, oltre ad un Aggiornamenti sulla base di cambiamenti e innovazioni e sulla base dei risultati del monitoraggio.