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È obbligo dell’azienda tenere un registro in cui annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro, che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale, di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto Legilsativo 81 del 2008, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello decreto. Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato dal decreto ministeriale del 12 settembre 1958, istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. Nel registro vanno indicati. nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato. cause e circostanze dell’infortunio. data di abbandono e ripresa del lavoro. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi ed ai danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuate nelle norme UNI, relative ai parametri per la classificazione dei casi di infortunio, nonché i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e degli indici di gravità. Alla normativa UNI si attengono gli enti, come l’Inail cui compete l’elaborazione statistica dei dati. Le stesse regole possono essere usate per effettuare analisi statistiche aziendali sulla base del registro degli infortuni. L’indice di frequenza è un indicatore che consente di conoscere quanti infortuni si sono verificati, per ogni milione di ore lavorate, in un determinato periodo o luogo. INDICE DI FREQUENZA equivale al numero di infortuni, diviso per il numero di ore lavorate, moltiplicato per 1000000. L’indice di gravità consente di conoscere quante giornate di assenza abbiano comportato gli infortuni verificatisi in un certo periodo. L’inabilità esprime il numero delle giornate lavorative perdute a causa dell’infortunio. INDICE DI GRAVITà equivale alla durata di inabilità, diviso per le Ore lavorate, moltiplicato per 1000.