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La normativa non fornisce una metodologia da seguire per effettuare la valutazione, benché l’articolo 29 del Decreto legislativo 81 del 2008 fornisca indicazioni di base sulle Modalità di effettuazione della valutazione del rischio. Un utile riferimento per definire le metodologie di valutazione, e redigere il Documento di valutazione, è il documento “Orientamenti della Commissione della Unione Europea”. La valutazione deve essere effettuata in tutte le aziende in cui siano presenti dei lavoratori. Ricordiamo che la definizione di lavoratore non è scontata, ed è espressamente sancita all’articolo 2 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 81 del 2008. “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore, così definito, è equiparato. il socio lavoratore di cooperativa o di società, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, numero 196, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile. Quindi, La valutazione va effettuata in tutti i posti di lavoro in cui siano presenti lavoratori. negli impianti fissi, nonché fabbriche, uffici e scuole. nei posti di lavoro soggetti a cambiamento, nonché cantieri edili, cantieri navali, banchine portuali. nei posti di lavoro mobili, nonché i posti di lavoro temporaneo per l’esecuzione di servizi pubblici ed ispezioni.