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3.1 La procedura ordinaria La procedura di autorizzazione alle emissioni ordinaria, ricompresa ai sensi del DPR 59/2013 nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è regolata dall'articolo 269 del D. Lgs. 152/2006, che è stato modificato dal D. Lgs 183/2017, e prevede: 1. La presentazione della domanda di AUA all’autorità competente (di solito alla Provincia); 2. La domanda di autorizzazione, come previsto al comma 2, deve essere accompagnata da: a. Progetto dello stabilimento (con descrizione delle attività, delle tecniche adottate per limitare le emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b. Relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti; c. Per impianti medi di combustione (nuovo comma 2-bis) anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta. 3. Una conferenza dei servizi indetta dall’autorità competente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; 4. Una eventuale richiesta di integrazioni da parte dell’Autorità competente che devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla richiesta; 5. La chiusura del procedimento entro 120 giorni o, in caso di integrazioni entro 150 giorni. Nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente vengono stabilite delle prescrizioni ai sensi degli articoli 270 e 271 relativamente a: 1. per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; 2. per le emissioni convogliate, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore; 3. per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire; 4. per ciascun inquinante, valori limite di emissione; 5. il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni; 6. la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni. L’autorizzazione ha una durata di 15 anni. I valori limite di emissione che devono rispettare gli impianti sono contenuti nell'allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/06, che sostituisce integralmente la vecchia Parte I, mentre viene confermata la Parte II relativa ai valori di emissione. 3.2 La procedura semplificata L’articolo 272 del D. Lgs.152/06 regola le cosiddette autorizzazioni di carattere generale alle emissioni, alle quali gli impianti in deroga possono ricorrere in luogo di quelle ordinarie. Gli impianti in deroga sono quegli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti e sono elencati nella parte I dell’allegato IV modificato dal D. Lgs 183/2017. Lo stesso art. 272 è stato modificato dal recente decreto, che ha riscritto i commi 2 e 3, estendendo a tutti gli impianti la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, salvo il caso in cui siano impiegate nell’impianto particolari sostanze pericolose (comma 4). Il nuovo comma 2 prevede che l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. La procedura semplificata prevede che la domanda di adesione vada inviata all’Autorità competente almeno 45 giorni prima dell’installazione.