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 Con il termine “Sicurezza” intendiamo la condizione o la caratteristica di ciò che è privo di rischi o pericoli, un bisogno fondamentale dell’uomo che precede ogni altra necessità sociale. La conoscenza dei rischi presenti in ambito lavorativo si traduce nella totale eliminazione o drastica riduzione della possibilità di incidenti con conseguenti danni a cose o persone. Il rischio non rappresenta l’evento dannoso, ma la possibilità che questo si verifichi. Il sistema normativo sulla sicurezza sul lavoro è nato negli anni 50. Negli anni 80 prendono luce norme di origine europea, recepite nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 626 del 1994, inserendosi nell’articolato e complesso corpus normativo, in attuazione di alcune norme di principio contenute sia nella Costituzione italiana che nel Codice Civile. La necessità di emanare un testo unico, fu enunciata nella legge 3 agosto 2007 numero 123 i cui 12 articoli sono focalizzati su due aspetti fondamentali: Adottare misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Delegare al governo il riassetto e la riforma della normativa in materia L’articolo 1 della legge 123 dichiara le finalità cui testo unico dovrà orientarsi: « garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei Lavoratori immigrati» Il testo unico assume dunque un ruolo molto importante Riordina in un unico testo normativo tutte le numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi 60 anni Va ad applicarsi a tutti i settori di attività pubblici e privati ed a tutte le tipologie di rischio Le sue norme: Definiscono dettagliatamente i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e i meccanismi di delega di funzioni Stabiliscono severe regole per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori Confermano gli organismi di indirizzo, controllo e vigilanza e ne definiscono meglio le competenze Inaspriscono le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione Semplificano alcune procedure ed adempimenti migliorano alcune tra le principali norme sulla sicurezza introducendo nuovi soggetti tutelati ETA’ DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE Nel periodo dell’industrializzazione gli infortuni sul lavoro erano imputati a: Distrazione Imprudenza Stanchezza Compimento di una manovra anomala o scorretta La concezione che gli infortuni accadessero per casualità portò, in quel periodo, alla cosiddetta «ideologia della fatalità» da cui è derivato: Il dogma della ineluttabilità degli infortuni sul lavoro La ricaduta della responsabilità sulle stesse vittime e, cioè, sui lavoratori considerati all’occorrenza sbadati, imprevidenti, fannulloni, inesperti, disubbidienti, temerari Era infatti ancora lontana l’idea di consentire al lavoratore di svolgere la propria attività in un ambiente sicuro e soprattutto salubre. Tutta l’organizzazione lavorativa era concepita solo in funzione della produzione, al fine di ottenere il rendimento migliore per l’impresa ANNI ‘30 - ‘40 La considerazione che alcuni fattori potessero essere connessi agli infortuni ed alle malattie nei luoghi di lavoro apparve solo nel decennio 1930-1940. Vengono istituiti i primi enti e comitati preposti alla sorveglianza della sicurezza delle condizioni di lavoro. Prende forma il concetto di assistenza per i lavoratori infortunati durante l’attività lavorativa. ANNI ‘50 - ‘60 L’interesse verso la salute del lavoratore continua a svilupparsi ulteriormente tra il 1950 ed il 1960 quando, oltre alle considerazioni dei fattori fisici dello stesso, si pone particolare attenzione al benessere psichico legato all’affaticamento ed ai disturbi psicosomatici. Cominciano ad emergere i primi concetti base della sicurezza sul lavoro: Formazione dei dipendenti Selezione dei dipendenti in considerazione delle loro attitudini e stati fisici ANNI ‘70 - ‘80 Negli anni 1970-1980 si assiste all’evoluzione della sicurezza. Sono gli anni della partecipazione attiva. La sicurezza non è più legata al singolo lavoratore ma alla collettività dei lavoratori che interagiscono con tutte le componenti del mondo del lavoro. L’attenzione non si sofferma soltanto sulla prevenzione degli infortuni, ma guarda anche alla conservazione dello stato di salute nei luoghi di lavoro ANNI ‘90: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94 La svolta fondamentale in materia di salute e sicurezza si ha negli anni ‘90, e precisamente nel 1994, con l’emanazione del D.Lgsl 626/94. Modifica del concetto di sicurezza, non più legata al singolo individuo, non più limitata all’ambiente di lavoro MA DIPENDENTE DALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO L’organizzazione del lavoro diventa fondamentale nella prevenzione ed è messa alla base per garantire le condizioni di sicurezza ed il benessere fisico e psichico dei lavoratori Il lavoratore diventa il soggetto da tutelare nel suo complesso, includendo le esigenze fisiche e psichiche. La progettazione ergonomica non valuta solamente l’efficienza del lavoro (la quantità), ma anche la sua qualità, nell’ottica del benessere del lavoratore. Attorno a questa tutela viene creata un organizzazione per la gestione della sicurezza basata sull’attività di strutture permanenti con figure, compiti e responsabilità definite. Sono gli attori del sistema, infatti, che devono attivamente impegnarsi, ciascuno per la propria parte, a definire la strategia di intervento. Viene responsabilizzato il ruolo del datore di lavoro: «Qualsiasi persona, fisica o giuridica o soggetto pubblico, titolare dei poteri decisionali di spesa e dei rapporti di lavoro con il lavoratore, con responsabilità di impresa dello stabilimento» Il datore di lavoro non è più solo debitore della sicurezza nei posti di lavoro, ma anche partecipe e responsabile del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro con una periodica valutazione dei rischi È proprio questa richiesta di responsabilizzazione dei soggetti, supportata nella norma da concetti innovativi, quali l’informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione che rappresenta il vero punto di svolta Integrativa al Decreto Legislativo 626 del 1994 è il decreto legislativo 494 del 14 agosto 1996 nel quale vengono riprese tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed applicate al settore della edilizia Esso diventa, in senso estensivo, insieme dell’apparato tecnico normativo che regola la sicurezza in cantiere Anche qui la centralità della salvaguardia del lavoratore in tema di salute e sicurezza porta all’identificazione di precise procedure in termini di Individuazione valutazione dei rischi Definizione di figure di responsabilità con ruoli e compiti stabiliti Identificazione i professionisti tecnici secondo requisiti specifici Elaborazione di piani di sicurezza Testo unico sulla sicurezza il decreto legislativo 81 del 2008 Evoluzione normativa il superamento della frammentarietà della normativa in materia di salute e sicurezza, viene superata con l’emissione del denominato testo unico sulla sicurezza L’infortunio, non dipende esclusivamente da carenze strutturali di macchine e di impianti, ma dalle procedure con cui viene organizzato il lavoro L’oggetto di tutela non è soltanto la salute fisica, ma anche la salute psichica e sociale del lavoratore Il datore di lavoro assume un nuovo grado di responsabilità dovendo egli stesso provvedere a: Determinare le condizioni di sicurezza nella propria attività lavorativa Redigere un documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro Individuare le misure di prevenzione e protezione Stabilire i tempi di realizzazione delle misure stesse Il 9 Aprile 2008 il Presidente della Repubblica emana il decreto legislativo numero 81 Tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro viene unita in un testo unico Gli elementi fondanti del testo unico sulla sicurezza Documento di valutazione dei rischi DVR Misure di sicurezza e prevenzione Nomina e coinvolgimento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori Istituzione di un servizio di prevenzione e protezione Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente Informazione e formazione dei lavoratori Testo Unico: le differenze sostanziali D. Lgs. n. 81/2008 - le principali novità :  il Datore di lavoro e la delega di funzioni;  il Dirigente e il Preposto;  il principio di effettività;  il Documento di Valutazione dei Rischi e l’entrata in vigore delle relative disposizioni;  RLS, RLST , RLSSP  gli obblighi di formazione e informazione;  Il medico competente  La sorveglianza sanitaria  gli appalti interni;  i nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso;  i cantieri temporanei e mobili;  la sospensione dell’attività di impresa;  la responsabilità “penale” il D. Lgs. n. 231/2001 e Il sistema di Gestione della Sicurezza delle l’art. 30 persone giuridiche: del D.Lgs 81/2008.