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MISURE DI PROTEZIONE DAL CONTAGIO Da quanto fin qui affermato, il covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale bisogna adottare misure uguali per tutta la popolazione. È necessario che negli ambienti di lavoro si adottino delle misure di protezione specifiche imposte dalle Istituzioni con l’emanazione di provvedimenti speciali per ridurre la probabilità di contagio. Campo di applicazione Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. L’obiettivo principale è quello di ridurre il rischio contagio per i singoli e per la collettività. Tali indicazioni si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020 e con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e ISS. Sottolineare che le indicazioni presentate sono valide a livello nazionale e che ogni territorio può introdurre misure derogatorie. Criteri di sicurezza nei servizi alla persona Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020 e con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. In tal senso, è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: • Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste; • La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); • L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; • Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto Criteri di sicurezza nei servizi alla persona È necessario prevedere anche specifiche misure igieniche e comunicative • La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; • L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; • L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; • La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli. Informazione per i clienti Con particolare riferimento al settore dei servizi alla persona, il datore di lavoro/titolare dell’attività ha l’obbligo di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Secondo quanto stabilisce il Protocollo del 24 aprile, il datore di lavoro dovrà quindi informare tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant o cartelli informativi. In particolare, le informazioni riguardano: • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; • la consapevolezza e l’accettazione di non poter entrare o permanere nei locali ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/titolare nel fare accesso al locale (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); Tra le altre informazioni ai clienti rientra l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata del trattamento, ad eccezione del tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che la inibiscano (es. per il taglio della barba). Modalità di accesso ai locali Si riportano alcune indicazioni per le modalità di accesso ai locali. Personale e clientela, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Per il personale, può essere previsto, laddove disponibile, l’esame a cura di personale sanitario con termoscanner o l’adozione di misure di triage alternative alla misura della temperatura comprese autodichiarazioni. Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Modalità di accesso ai locali Si riportano alcune indicazioni per le modalità di accesso ai locali. La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona», l’Inail suggerisce ulteriori misure per l’accoglienza: • Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (es. minori, disabili, etc.) è consentita la presenza di un accompagnatore da concordare in fase di prenotazione • Consegna all’ingresso di una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio. Modalità di accesso fornitori esterni Anche per l’accesso dei fornitori esterni si applicano limitazioni e norme di tutela. Il datore di lavoro/titolare dell’attività dovrà individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale nei locai coinvolti. Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali aziendali per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza e, nel caso di lavori ad una distanza inferiore, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Ove possibile, inserire il materiale da consegnare in appositi contenitori/buste e, al fine di prevenire il più possibile contagi, si consiglia di trattarli indossando appositi guanti monouso. Modalità di accesso fornitori esterni Il datore di lavoro/titolare dell’attività dovrà individuare e/o installare servizi igienici dedicati a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno e garantire un’adeguata pulizia giornaliera, al fine di prevenire il contagio con il personale. Le aziende in appalto (es. impresa di pulizie, manutenzione), che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e/o provvisori, dovranno ricevere un’adeguata informazione ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del Coronavirus. L’azienda committente è tenuta a consegnare all’impresa appaltatrice una completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze ne rispettino integralmente le disposizioni. In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze (es. impresa di pulizie, manutenzione, vigilanza) risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente. Entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.