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COVID È UN RISCHIO NEI SERVIZI ALLA PERSONA? Rischio biologico e servizi alla persona Gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo sono classificati dal D.Lgs. 81/08 in quattro classi di pericolosità crescente. Il SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008. Come indicato dalla direttiva UE 739/2020 questo virus è classificato nel gruppo 3, al quale corrisponde l’adozione di misure di tutela più severe, ma in ogni caso sempre coerenti con le disposizioni governative fornite finora per la limitazione del contagio. Obblighi del datore di lavoro Le norme applicabili alle aziende con rischio biologico prevedono una valutazione dei rischi, una formazione specifica, la sorveglianza sanitaria e l’adozione di dispositivi di protezione particolari da scegliere caso per caso in funzione dell’agente biologico in questione. Tipiche mansioni esposte a rischio biologico sono gli operatori del comparto sanitario, gli addetti al trattamento dei rifiuti, e i lavoratori dei laboratori di analisi e quelli del comparto degli allevamenti. Rischio generico e specifico Per il rischio di contagio e da Covid in ambiente di lavoro, è essenziale distinguere due casi. Caso 1: ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è “specifica” e diverso da quello della popolazione generale. Tra questi gli operatori in ambito sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, ecc.). In questo caso il rischio è da ritenersi pienamente lavorativo e deve diventare oggetto di specifica valutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008, applicando il Titolo X sugli agenti biologici. Caso 2: altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico e pertanto non rientra nel rischio specifico. Il questo caso il rischio biologico da SARS-CoV-2 non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione e non espone il lavoratore ad un rischio aggiuntivo rispetto alla popolazione generale. Se in questo secondo tipo di attività ci sono comunque fasi lavorative che espongono a una particolare interazione con le persone e quindi al rischio di contagio, si considera il rischio generico aggravato: un rischio tipico della popolazione generale ma aggravato da particolari circostanze che solitamente non avrebbero fatto considerare agli agenti biologici come tipici di quella particolare attività lavorativa. Il datore di lavoro anche per i rischi generici ha comunque l’obbligo di attuare almeno le misure anti-contagio disposte dalle autorità competenti nei vari provvedimenti emanati. Quando COVID diventa infortunio? L’individuazione di Covid come infortunio è un tema molto dibattuto. In generale, per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona, l’inabilità fisica permanente o temporanea. La lesione è il danno fisico subito dal lavoratore e quindi in questo caso la malattia che andrà dimostrata con la positività al tampone o con i sintomi tipici. L’occasione di lavoro è il nesso di causalità tra il lavoro e il verificarsi dell’evento. In questo caso è molto difficile dimostrare che il contagio si è verificato durante il lavoro proprio perché, come abbiamo visto finora, l’esposizione al rischio è su tutta la popolazione. La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo E quindi, come abbiamo visto, l’infezione viene considerata causa violenta. Quindi, affinché l’infezione da SARS-COV2 venga considerata come infortunio sul lavoro occorrerà un approfondimento relativo alle modalità di lavoro, alla probabilità del contagio e anche al dato epidemiologico generale del momento in cui l’infezione si è verificata. L’Inail si è già espresso su questo tema comunicando che le infezioni contratte dal personale sanitario e dalle professioni fortemente a contatto con le persone verranno considerati in prima battuta come infortuni sul lavoro ma non ha comunque escluso la possibilità di individuare Covid come infortunio sul lavoro anche in altri settori produttivi. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN EMERGENZA COVID Governo e Regioni Anche nel caso dell’emergenza Covid l’organizzazione aziendale gioca un ruolo fondamentale per la gestione e la riduzione al minimo dei rischi. Il particolare regime di emergenza imposto dalla pandemia rende comunque necessario ricordare i ruoli e le funzioni dei singoli attori. Governo. Il primo attore in questo caso è il governo che pubblica delle disposizioni della limitazione del contagio che si applicano alla popolazione generale e ai lavoratori. Regioni. A loro volta le regioni possono introdurre misure derogatorie, in base all'andamento della situazione epidemiologica del territorio. Datore di Lavoro Anche nel caso dell’emergenza Covid l’organizzazione aziendale gioca un ruolo fondamentale per la gestione e la riduzione al minimo dei rischi. Il particolare regime di emergenza imposto dalla pandemia rende comunque necessario ricordare i ruoli e le funzioni dei singoli attori. Datore di lavoro Il datore di lavoro e il responsabile ultimo della sicurezza dei lavoratori. Nel caso specifico del contagio diventa il garante della corretta attuazione delle misure indicate dal governo. Ha inoltre il dovere di verificare la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi in relazione all’esposizione al contagio delle lavorazioni aziendali. RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione Il responsabile del servizio prevenzione protezione e la signora che assiste il datore di lavoro nella valutazione di rischi nell’individuazione delle misure di tutela. Nel caso particolare del COVID le misure sono in larga parte dettate dalle disposizioni governative ma questa figura ha comunque l’obbligo di individuare la necessità di disposizioni aggiuntive e di particolare i protocolli specifici dell’attività svolta. Medico Competente Medico competente Il medico competente ha la funzione di assistere nella valutazione dei rischi ed effettuare la sorveglianza sanitaria. Nella particolare emergenza di COVID il medico competente ha un ruolo cruciale essendo il referente aziendale per la salute dei lavoratori. In particolare il medico deve, oltre che effettuare la sorveglianza sanitaria, suggerire le misure della limitazione del contagio che il datore di lavoro disporrà nell’azienda. Il medico competente inoltre segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy e definisce le misure per la riammissione in servizio di soggetti che hanno contratto la malattia e sono negativizzati. Preposto e Lavoratore Preposto Il proposto ha un compito di controllo. Una volta che le procedure per la limitazione del contatto sono state impartite, su questa figura grava la funzione di controllarne la corretta attuazione da parte dei lavoratori. Nel caso del COVID-19 il preposto ha quindi il compito di controllare l’attuazione dei protocolli anti-contagio dettati dall’azienda. Lavoratore Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le procedure di sicurezza e segnalare al responsabile ogni anomalia. Nel caso particolare del COVID-19 il lavoratore diventa destinatario di due ordini di obblighi: da un lato le disposizioni governative attuabili a tutta la popolazione, dall’altra le disposizioni specifiche adottate nella singola azienda. RLS e Comitato COVID-19 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresenta i lavoratori e ha delle specifiche funzioni per l’esercizio del proprio ruolo. Relativamente al contagio il rappresentante ha una funzione molto delicata che richiede anche una partecipazione attiva alla programmazione e verifica delle misure di tutela. Comitato per la limitazione del contagio Conosciuto come comitato COVID è un organo collegiale che è stato introdotto dall’accordo del 14 marzo 2020 e confermato il 24 aprile 2020. L’esistenza di un comitato partecipato dalle rappresentanze sindacali, e quindi in molti casi dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha il significato di promuovere una gestione condivisa e collegiale dell’emergenza. Laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione dei comitati aziendali, verrà istituito, un comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, al livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente protocollo, comitati per le finalità del protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa per il contrasto alla diffusione del COVID-19. Riepilogo In questa sezione sono stati esaminati i ruoli dei diversi soggetti della prevenzione in relazione all’emergenza legata al contagio: • Governo e Regioni • Datore di lavoro • Medico competente • RSPP • Preposto e Lavoratore • RLS e Comitato per la limitazione del contagio