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Questa ultima parte del corso, è dedicata all’approfondimento di quelli che sono i reati in materia ambientale previsti dal decreto legislativo due tre uno del 2001, che possono implicare una responsabilità amministrativa dell’Ente e determinare quindi una possibile sanzione a suo carico. Riepilogando brevemente, attraverso questo schema si vuole fornire una panoramica generale del funzionamento del decreto legislativo due tre uno del 2001, prima di scendere nel dettaglio dei reati di tipo ambientale. Seguendo il flusso proposto, una volta accertata la commissione del reato da parte dell’ente, è necessario verificare che lo stesso sia tra le fattispecie previste dal due tre uno. In caso negativo, l’azione penale rimane ad esclusivo carico della persona fisica. In caso positivo, vi è la possibilità che l’ente sia ritenuto responsabile ed è necessario a tal proposito accertarne l’eventuale vantaggio o interesse tratto dalla commissione dello stesso. Se tale interesse o vantaggio non viene riscontrato, e si ritiene quindi che i soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l’ente non subisce conseguenze. In caso contrario, è necessario accertare l’esistenza di un eventuale modello organizzativo adottato dall’ente, che sia efficace ai fini dell’esenzione. Tale modello, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve essere stato adottato ed efficacemente implementato prima della commissione del fatto. Se ciò viene accertato, l’ente potrebbe essere esentato dalle conseguenze del reato ed evitare quindi le relative sanzioni. L’articolo 25 ùndecies del due tre uno, in vigore dal 16 agosto 2011 per effetto del decreto legislativo 121 del 2011, ad oggi, contempla diverse fattispecie di illeciti ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, elencate in base al riferimento normativo dal quale traggono origine. La nuova disciplina, frutto del recepimento della direttiva comunitaria 99 del 2008, obbliga le imprese a scegliere tra l’adozione di un modello organizzativo e di gestione efficace nella riduzione del rischio di commissione dei reati ambientali, e il rischio di commissione di illeciti da parte dei soggetti, che a diverso titolo svolgono una attività per loro conto. È interessante anche dedicare una riflessione al rapporto tra le norme tecniche e i Modelli organizzativi, la cui adozione e attuazione rappresentano condizioni necessarie per eliminare o ridurre la responsabilità amministrativa della società in caso di commissione di reati. A tal proposito, è possibile osservare che i sistemi di gestione ambientale, adottati conformemente agli standard della norma ISO 14001, costituiscano un importante elemento di agevolazione all’adozione del Modello due tre uno, anche in ragione della complessità e dell’ampio grado di dettaglio degli adempimenti richiesti dal diritto sostanziale dell’ambiente. È bene però precisare che il Modello due tre uno non potrà coincidere con il sistema di gestione ambientale e che la società sarà chiamata a mettere in pratica ulteriori strumenti, come la nomina dell’Organismo di Vigilanza e l’implementazione di un sistema disciplinare, in modo tale che i sistemi di gestione ambientale siano efficacemente inquadrati al fine di perfezionare l’organizzazione dell’ente in chiave preventiva, costruendo una valida base applicativa, anche in una potenziale ottica giudiziale. L’implementazione del sistema di gestione deve produrre evidenze tali che dimostrino la reale applicazione dello stesso, ciò significa che la sua certificazione, da parte di un organismo terzo, non è condizione sufficiente a dimostrarne l’efficacia.