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Passiamo ora a descrivere un altro aspetto fondamentale nella gestione dei rifiuti, ovvero le analisi chimiche. Le stesse possono essere suddivise in quattro tipologie. Le analisi di classificazione, che stabiliscono se un rifiuto è pericoloso o no. Le analisi di caratterizzazione, che forniscono un’esauriente descrizione del rifiuto, delle sue componenti e delle sue caratteristiche chimico-fisiche. Le analisi di smaltimento o recupero, che verificano l’ammissibilità ad un certo tipo di destinazione. Ed infine, le analisi prescrittive, richieste da provvedimenti autorizzativi o degli Enti di controllo. È importante specificare i casi in cui sussiste per legge l’obbligo di procedere ad eseguire analisi chimiche sui rifiuti. Le stesse devono essere effettuate in caso di conferimento in discarica, disciplinato dall’articolo 2 del DM 27 settembre 2010, al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’articolo 4 del decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003, in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. Devono effettuarsi in caso di conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato, disciplinato dall’articolo 8 del D M 5 febbraio 1998 e dall’articolo 7 del D M 12 giugno 2002. In questo caso le analisi devono essere predisposte dal produttore del rifiuto precedentemente al primo conferimento in impianto. Le analisi devono essere ripetute ogni 24 mesi per i rifiuti non pericolosi ed ogni 12 mesi per i rifiuti pericolosi, ed in via assoluta, ogni volta che il produttore registri modifiche sostanziali nel processo di produzione che origina il rifiuto. Infine, sussiste l’obbligo anche nel caso di rifiuti identificati da un codice cer che presenta la voce a specchio. Questi ultimi sono rifiuti classificati come pericolosi solo quando le concentrazioni di sostanze pericolose sforano i limiti di legge. Per i rifiuti classificati con codici non pericolosi assoluti è ovvio che non vi è obbligatorietà di predisposizione di certificato di analisi, quando l’attribuzione del codice sia stata eseguita nella maniera corretta, in ragione del processo produttivo da cui il rifiuto è stato originato.