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Dedichiamo, in questa sezione, un piccolo approfondimento anche al rentri o Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Questo strumento consentirà una tracciabilità dei rifiuti completamente digitalizzata e sarà realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento UE numero 679 del 2016, utilizzando la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. Lo stesso è istituito con l’articolo 6 del Decreto legge 14 dicembre 2018 numero 135 ed includerà la gestione digitalizzata del Registro di carico e scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del mud. L’articolato sistema di tracciabilità dei rifiuti è descritto nell’articolo 188 bis del testo unico, che disciplina la digitalizzazione dello stesso e la sua articolazione. In particolare, prevede la presenza di una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti, e di una sezione di tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, relativi al registro di carico e scarico ed al trasporto dei rifiuti, compreso il formulario di identificazione, e i dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto. In passato, un tentativo di modernizzazione delle modalità di tracciabilità dei rifiuti era stato operato con la Legge 296 del 2006, che disponeva l’implementazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illegale dei rifiuti. Tale sistema era noto come sistri, acronimo di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Lo stesso venne attuato con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010, ed entrato in vigore il giorno successivo, ed è proprio l’articolo 6 del Decreto legge 14 dicembre 2018 numero 135, a sancirne la definitiva chiusura. Il recente regolamento emanato con decreto numero 59 del 4 aprile 2023 è entrato finalmente in vigore il 15 giugno 2023. Lo stesso, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 188 bis del testo unico, disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, o rentri, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12. Lo stesso regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi, le modalità di iscrizione al rentri ed i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, il funzionamento del registro incluse le modalità di trasmissione dei dati e condivisione degli stessi con l’ispra al fine del loro inserimento nel catasto, le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali, le modalità di accesso ai dati del rentri da parte degli organi di controllo, le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario. Gli allegati 1 e 2, inoltre, disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione da utilizzare. Saranno tenuti ad iscriversi al rentri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei Rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ed i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del testo unico, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. I soggetti appena elencati dovranno procedere all'iscrizione con le tempistiche riportate all'articolo 13 e con le modalità indicate dall'articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il Registro delle imprese, con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo. Per quanto riguarda le tempistiche, descritte appunto all’articolo 13, è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al rentri e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati. Le modalità operative, come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al rentri ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli, saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore. Nel frattempo, il Ministero dell'ambiente ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro elettronico nazionale, con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. La sperimentazione prototipale consiste nella validazione di un modello operativo che nella sua applicazione generalizzata potrà essere adottato da qualunque soggetto.