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I soggetti tenuti alla presentazione del mood sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del testo unico ambientale e dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 182 del 24 giugno 2003. In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del mood, per le sue diverse parti, includono: chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c, d e g del testo unico che hanno più di dieci dipendenti, i consorzi e i sistemi riconosciuti ed istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi, ed, infine, i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp del testo unico, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del testo unico. In generale, tutti i soggetti che registrano le proprie operazioni nel registro di carico e scarico, sono tenuti alla compilazione annuale del mood. Mentre, sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello stesso, i soggetti esonerati dalla compilazione del registro di carico e scarico.