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Altro concetto fondamentale nella gestione dei rifiuti è quello di deposito temporaneo prima della raccolta. Lo stesso, disciplinato dall’articolo 185 bis, è definito come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, e deve essere effettuato, prima della raccolta, nel rispetto di determinate condizioni. Lo stesso deve essere predisposto, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. Infine, per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. L’indicazione fondamentale ai fini della gestione operativa è fornita nel comma 2 del 185 bis. Viene infatti specificato che i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Si definiscono, quindi, le due modalità di tenuta del deposito temporaneo note come criterio temporale e criterio quantitativo. È importante specificare poi che i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.