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Passiamo ora ad enunciare alcune definizioni esposte nell’articolo 183 del decreto 152 del 2006. Cos’è effettivamente un rifiuto? Una definizione ormai superata fornita dall’articolo 2 del DPR 915 del 1982, lo identificava come una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Nella sua più recente definizione, fornita appunto dal testo unico ambientale, il rifiuto viene riconosciuto come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l'obbligo di disfarsi. Viene poi specificata un’importante suddivisione dei rifiuti che sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Per rifiuto pericoloso si intende un rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’Allegato 1 della parte quarta del presente decreto, e per rifiuto non pericoloso qualsiasi altro rifiuto non contemplato dalla definizione precedente.