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Prima di cominciare ad esporre il contenuto del Testo Unico, si propone un breve excursus sulla normativa ambientale che ha portato all’entrata in vigore dello stesso ed al suo successivo sviluppo. Prima del 1986, vi erano alcune disposizioni nei codici e in discipline generali, come ad esempio il testo unico delle leggi sanitarie o la legge urbanistica, o in discipline speciali come le leggi a tutela delle bellezze naturali o la legge forestale, poste a tutela di interessi attigui o interferenti con la tutela ambientale. Le discipline speciali, principalmente con finalità di programmazione economica, determinavano l’uso di alcune risorse ambientali. Infine, vi erano le leggi poste a diretta tutela degli interessi ambientali quali ad esempio le leggi istitutive dei parchi nazionali storici, la legge del 1966 sull’inquinamento atmosferico, la legge del 1974 sulle sostanze pericolose, la legge Merli del 1976 sull’inquinamento idrico o il decreto legislativo 915 del 1982 sui rifiuti. Altra legge importante è la Legge 349 dell’8 luglio 1986 con la quale si istituisce il Ministero dell'ambiente e si emanano alcune norme in materia di danno ambientale. Viene definita come una prima legge generale sulla tutela dell’ambiente. Durante questi anni, si avverte una forte esigenza di unificare le normative esistenti in ambito ambientale sotto un unico documento e, su questa spinta, viene emanata la legge delega ambientale numero 308 del 2004. La finalità di quest'ultima è la delega al governo ad adottare uno o più decreti per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Ne scaturisce il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, entrato effettivamente in vigore il 29 aprile 2006, e conosciuto come testo unico ambientale. In questi anni il testo unico ha subìto decine di modifiche, principalmente nelle parti 2, 4 e 5, oltre all’aggiunta di ulteriori due parti, la 5 bis e la 6, inserita dal 2015 dalla Legge 68 sugli ecoreati. Il tua, inoltre, prevedeva e prevede la realizzazione di un numero considerevole di decreti attuativi, per rendere operativi ed efficaci gli istituti e i principi in esso contenuti. Tra le successive modifiche più rilevanti si possono citare il decreto legislativo numero 4 del 2008, il numero 205 del 2010 ed il DPR 120 del 2017. Il decreto legislativo numero 4 del 16 gennaio 2008, aggiunge alla parte prima cinque nuovi articoli, dal 3 bis al 3 sexies, introducendo nel nostro ordinamento nazionale i principi tradizionali che regolano la normativa ambientale dell’Unione Europea. L’articolo 3 ter, in particolare, riprende i principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché il principio chi inquina paga. L’articolo 3 quater, invece, è interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, e spiega che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del decreto stesso deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Il decreto legislativo numero 205 del 10 dicembre 2010, apporta, in sintesi, una serie di novità. Si introduce una nuova definizione di rifiuto. Si elimina il concetto di materie prime seconde, ma viene introdotta la possibilità di cessare la qualifica di rifiuto. Un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici che verranno definiti sulla base dei requisiti indicati dalla normativa. Stabilisce, poi, che non sono rifiuti neppure i sottoprodotti, ovvero sostanze o oggetti originati da un processo di produzione, ma che non sono il risultato principale dello stesso. Per essere considerati tali è necessario che essi vengano utilizzati direttamente nell’ambito dello stesso o di un altro processo produttivo, senza alcun ulteriore trattamento. Viene ampliato l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per le imprese che trasportano propri rifiuti non pericolosi ed, infine, vengono modificati i limiti di deposito temporaneo per il criterio quantitativo. Il Decreto del Presidente della repubblica numero 120 del 13 giugno 2017 emana il regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Consta di 31 articoli e 10 allegati e si occupa dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica. Questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri. Il decreto abroga sia il D M 161 del 2012, che l’articolo 184 bis del 152 del 2006.