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Titolo I Principi generali e attività dell'Università Articolo 1 Natura e fini 1. L’Università di Pisa, di seguito denominata “Università”, è un’istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l’elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale, civile ed economico del Paese. 2. Garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento. 3. Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento. Promuove, nell’ambito della terza missione, la diffusione dei saperi e della cultura, nonché il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilità dei territori stessi. 4. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali. 5. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente Statuto. 6. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata. Ai medesimi fini l’Università partecipa al Comitato Regionale di Coordinamento della Toscana. Articolo 2 Valori fondamentali 1. L’Università recepisce i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi. 2. Considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale. 2.bis Promuove l’equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali. 3. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico. 4. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantendo e tutelando la libera espressione del pensiero, la più ampia partecipazione ai processi decisionale, la loro trasparenza e la pubblicità degli atti. Riconosce il diritto degli studenti e del personale a riunirsi in assemblea. 5. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri ed obiettivi