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L’assegno mensile di invalidità. Cos'è? L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. A chi è rivolto? L'assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Come funziona? DECORRENZA E DURATA. L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie. QUANTO SPETTA? Per l’anno 2021 l’importo dell’assegno è di 287,09 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro. Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. In condizioni particolari di reddito, l'importo dell'assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale). Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo. REQUISITI. L’assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti: • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%; • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 4.931,29 euro); • mancato svolgimento di attività lavorativa; • età compresa tra i 18 e i 67 anni; • cittadinanza italiana; • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. L’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. INCOMPATIBILITÀ. L’assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. L’interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. QUANDO FARE DOMANDA? Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita Commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario. Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dall’utente) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online. COME FARE DOMANDA? La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio dedicato con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Indennità mensile di frequenza. L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo. L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Per il 2021 l’importo è di 287,09 euro mensili. Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro. Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione). L’indennità di frequenza spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti: • età minore di 18 anni; • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap; • reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2021 pari a 4.931,29 euro); • cittadinanza italiana; • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); • residenza stabile e abituale sul territorio dello stato. L'indennità di frequenza è incompatibile con: • qualsiasi forma di ricovero; • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale; • l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali; • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico. È obbligatorio comunicare l’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici, ovvero il cambio di istituto scolastico (esempio passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado). L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online. Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”. Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico. L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, oppure tramite un patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.