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Il testamento è un atto di ultima volontà e in quanto tale è sempre ammissibile la revoca del testamento da parte dello stesso testatore. 8.2.1.6 Il testamento come atto di volontà La legge stabilisce che quell'atto, anche se realizzato in un tempo precedente alla morte della persona, manifesti una decisione che il defunto ha mantenuto e voluto sino alla fine. Il testamento è un atto revocabile. Fino all'ultimo momento, il testatore può pentirsi delle sue decisioni e farle cadere o sostituirle. La revoca del testamento può essere: - La revoca espressa consiste in una dichiarazione con cui il testatore manifesta esplicitamente la volontà di revocare le decisioni già fatte, la quale può essere contenuta in un testamento successivo - La revoca è tacita quando risulta dalla incompatibilità tra le decisioni contenute in un testamento e le decisioni contenute in un testamento successivo. - Infine, la legge dispone una revoca di diritto per il caso di sopravvivenza di figli. Si tratta in realtà non solo nel caso in cui nasca un figlio di una persona che al tempo del testamento non aveva né figli, 167 né discendenti, ma anche del caso in cui chi ha testato quando non aveva figli, riconosca poi un figlio naturale. Il testamento può essere redatto in diverse forme: olografo, pubblico e segreto. - Il testamento olografo è quello scritto dal testatore, datato e sottoscritto ed è efficace fin dalla morte, ma per potergli dare concreta esecuzione ne è richiesta la pubblicazione con atto notarile - Il testamento pubblico è il testamento scritto dal notaio che riceve le dichiarazioni del testatore davanti a due testimoni poi le rilegge e infine le sottoscrive insieme con il testatore e i testimoni - Il testamento segreto è il testamento scritto anche a macchina o da persona diversa dal testatore, ma sottoscritto da lui e consegnato poi in busta sigillata dal testatore in persona davanti a due testimoni, al notaio. Il notaio annota sull'esterno tutto quanto è avvenuto davanti a lui, scrive la data e sottoscrive con il testatore e i testimoni. Oltre a questi vi possono essere: Il testamento speciale è un tipo di testamento redatto in circostanze eccezionali o di emergenza, in cui non sarebbe possibile redigere un testamento nelle forme ordinarie. Decorsi tre mesi dalla cessazione della causa straordinaria, il testamento perde efficacia: si dice pertanto che il testamento speciale è un testamento provvisorio. La legge distingue quattro tipi di testamento speciale:  il testamento speciale in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni;  il testamento speciale a bordo di nave;  il testamento speciale a bordo di aeromobile;  il testamento speciale dei militari o assimilati. Il testamento internazionale è valido ed efficace a livello internazionale, a prescindere dall’ubicazione dei beni, dalla nazionalità, dal domicilio e dalla residenza del testatore. A tal fine è necessario che il documento contenente le ultime volontà del testatore sia redatto nel rispetto di precisi e complessi requisiti di forma, richiesti dalla legge. Il testamento internazionale può essere scritto in qualsiasi lingua Le principali cause di nullità del testamento sono: 1) Il difetto di forma (come la mancanza di autografia, il difetto di sottoscrizione etc...). La mancanza di data però produce la sola annullabilità. 2) L'illiceità del motivo della condizione e dell'onere. Il motivo illecito, rende nulla la disposizione quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. La stessa regola vale per la condizione illecita e per l'onere illecito. Le principali cause di annullabilità del testamento sono: 1) L'incapacità legale o naturale del testatore 2) I vizi del volere, ossia errore, violenza e dolo. 8.2.1.7 I diritti dei legittimari Successione necessaria La legge riconosce ai legittimari una quota delle sostanze del defunto detta quota indisponibile o di riserva o legittima. La sua natura o funzione NON va confusa con quella della successione legittima anche se i soggetti che hanno titolo alla quota indisponibile figurano tra i primi gradi dei successori legittimi. Il calcolo della quota indisponibile si effettua su una base data dalla somma: - Del valore dei beni, che il defunto ha lasciato alla sua morte, sottratti i debiti - Del valore dei beni usciti dal patrimonio del defunto durante la vita per effetto di donazione. Questa operazione si chiama riunione fittizia. 168 Ecco quali sono le quote di legittima nel dettaglio:  Nel caso il defunto lasci un solo figlio, lo stesso avrà diritto ad almeno la metà del patrimonio ereditario  Ove i figli siano due o più, gli stessi dovranno congiuntamente avere non meno dei due terzi del patrimonio ereditario.  Nel caso non vi siano figli ma solo ascendenti, a questi spetterà una legittima di un terzo del patrimonio ereditario. Ove invece gli ascendenti concorrano col solo coniuge, agli stessi spetterà un quarto, ed al coniuge la metà del patrimonio ereditario.  Ove il coniuge non concorra con altri legittimari o concorra con i soli ascendenti allo stesso spetterà non meno della metà del patrimonio ereditario. Al coniuge spettano anche i diritti di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.  Ove il coniuge concorra con un solo figlio, sia il coniuge che il figlio avranno diritto a non meno di un terzo ciascuno. Ove invece il coniuge concorra con due o più figli questi ultimi avranno diritto congiuntamente a non meno della metà del patrimonio. In quest’ultimo caso la legittima del coniuge si riduce ad un quarto 8.2.1.8 L’acquisto dell’eredità e del legato. Il beneficio dell’inventario. La separazione dei beni. La delazione dell'eredità fa nascere nel chiamato il diritto di accettare. L'acquisto dell'eredità si consegue solo con l'accettazione. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, il legatario però può rinunciare al legato L'accettazione è un atto unilaterale, con il quale il chiamato manifesta la volontà di assumere la qualità di erede. Può essere anche tacita nel momento in cui il chiamato esegue dei comportamenti che presuppongo l’accettazione dell’eredità Il diritto di accettare si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Nel tempo che intercorre per l’accettazione uno degli eredi può chiedere al giudice la fissazione di una data entro la quale sia necessario dire se si accetta o meno; se si lascia passare questo termine, si perde il diritto ad accettare, c.d. interrogatoria La rinunzia all'eredità è un atto solenne che si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente per territorio. L’asse ereditario comprende sia le voci attive che le eventuali voci passive, pertanto si realizza la confusione dei patrimoni del chiamato e del de cuius, per la quale il nuovo titolare risponde di tutti i debiti di cui è divenuto titolare. L’accettazione con beneficio di inventario permette di accettare l’eredità senza rischiare le proprie sostanze per pagare i debiti del de cuius. All'interno dell’unico patrimonio che fa capo all'erede, i beni e i debiti di provenienza ereditaria formano un patrimonio separato. La formazione dell'inventario costituisce il passaggio centrale dell'accettazione beneficiata. L'inventario dà ai creditori dell'eredità e ai legatari la certezza sulla consistenza del patrimonio destinato a soddisfare le loro pretese. Se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari non esistono termini particolari: può accettare con beneficio di inventario entro il termine ordinario di prescrizione. Se invece è nel possesso dei beni ereditari egli ha un termine di tre mesi per fare l'inventario. Se il termine trascorre inutilmente, il chiamato è considerato erede puro o semplice. Fatto l’inventario, ha quaranta giorni di tempo per far seguire l’accettazione beneficiata o la rinuncia. Nel silenzio è ancora considerato erede puro e semplice. Inoltre, l'accettazione beneficiata è obbligatoria quando all'eredità sia chiamato un minore d'età, un interdetto o un inabilitato. 8.2.1.9 La devoluzione dell’eredità e i meccanismi di sostituzione Quando il chiamato all'eredità non può o non vuole accettare, il sistema successorio mette l'eredità a disposizione di un altro successibile. Questa ulteriore delazione si chiama devoluzione dell'eredità. 169 L’ordine applicato è il seguente: Il primo criterio di devoluzione dell'eredità è la sostituzione volontaria che può essere:  sostituzione ordinaria quando il testatore dopo avere istituito un erede, nomina un sostituto per il caso che il primo non possa o non voglia accettare.  sostituzione fedecommissaria è una sostituzione successiva. Il primo chiamato riceve l'eredità con l'obbligo di conservarla, perché alla sua morte sia acquistata da un secondo chiamato. I genitori, gli ascendenti possono lasciare l'eredità al loro congiunto interdetto o minore d'età, infermo di mente e nominare come sostituto, alla morte dell'incapace, la persona o l'ente che ne avrà avuto cura durante la vita. Il secondo sistema di devoluzione è la rappresentazione. Se il primo chiamato è figlio o fratello del defunto, in caso di indegnità, di rinunzia, o di prescrizione o decadenza dal diritto di accettare, subentrano nel luogo e nel grado del primo chiamato, i suoi discendenti legittimi o naturali. Il terzo sistema di devoluzione prevede che: con la delazione il chiamato acquista il diritto di accettare, che fa parte del suo patrimonio. Quindi l’eventuale morte di un chiamato determina la trasmissione del diritto di accettare a favore dei suoi eredi Il quarto sistema di devoluzione è l'accrescimento delle quote tra coeredi o tra collegati. Se uno dei coeredi o collegatari non ha potuto o voluto accettare le quote degli altri si accrescono fino ad assorbire la quota del primo.