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1) Stato nel diritto internazionale Nel Diritto Internazionale quando si parla di Stato cisi riferisce all'apparato di governo che esercita la sovranità in una determinata sfera spaziale. L'origine di questa definizione la possiamo ritrovare nella Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati del 1933 che all'articolo 1 stabilisce che lo Stato come soggetto internazionale è costituito dal popolo, dal territorio, dal potere di governo (sovranità) e dalla capacità di intrattenere relazioni con gli altri stati. Mentre quest’ultimo aspetto risulta controverso, poiché lo Stato esiste anche se non intrattiene relazioni con altri stati, i primi tre punti sono fondamentali per determinare la figura dello Stato nel DI. È importante tenere a mente che i destinatari delle norme internazionali sono gli organi di governo la cui condotta a livello internazionale è responsabilità dello Stato. Sono parte degli organi di governo tutti coloro che partecipano all'esercizio della sovranità ed amministrano la cosa pubblica. Per far parte della comunità internazionale degli stati è necessario soddisfare due requisiti: l'effettività e l'indipendenza. Con effettività si intende che l'apparato di governo deve essere in grado di esercitare effettivamente il potere di governo, cioè avere il potere di fare le regole e di farle rispettare. Il requisito dell'indipendenza prevede che lo Stato soggetto di DI deve possedere una costituzione originaria che lo rende indipendente da tutti gli altri stati. L'indipendenza non deve essere considerata in maniera assoluta, infatti nessuno stato è totalmente indipendente dagli altri. Una volta soddisfatti entrambi i requisiti l'ammissione nella comunità internazionale è automatica. Il riconoscimento da parte degli altri Stati è solamente un atto lecito di natura politica ma non è costitutivo della personalità dello Stato.