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LA COLPA Il III° comma dell’art. 43 c.p. stabilisce che: il delitto “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Da ciò si desume che per l’esistenza della colpa occorre: - la mancanza di volontà dell’evento, ossia di quella volontà richiesta, invece, per il dolo. Occorre cioè che il soggetto abbia sì commesso il fatto-reato con una propria condotta volontaria, ma occorre altresì che non abbia voluto minimamente quell’evento, né direttamente, né indirettamente, cioè che non abbia nemmeno accettato il rischio del suo verificarsi (dolo eventuale). - l’inosservanza di regole cautelari di condotta che, se rispettate, avrebbero evitato l’evento dannoso, distinte in: - fonti normative, ossia leggi, regolamenti, ordini o discipline, la cui violazione dà luogo alla cd. colpa specifica