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La legge 59 del 1997. La legge 59 del 1997, meglio nota come «Legge Bassanini». Le parti importanti di questa legge sono, la semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici alle attività private e, soprattutto, il federalismo amministrativo. Nell’articolo 21 viene definita, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, l’autonomia scolastica, che opera a tre livelli: organizzativo, didattico e finanziario. La Legge 59 del 97, introduce il principio della flessibilità oraria dei docenti. Il D.P.R. 275 del 99, mira allo sviluppo della persona umana, il cui successo formativo testimonia l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, messo in atto dalla scuola. In quest’attività di progettazione complessiva si inserisce il Piano dell’Offerta Formativa, che deve essere elaborato annualmente da ogni istituto e presentato agli utenti del servizio, agli alunni e alle famiglie, al momento dell’iscrizione a scuola. L’autonomia delle scuole si esprime nel Pof, elaborato su base triennale. Le iniziative previste dal pof, devono includere anche le attività e i progetti rivolti agli alunni diversamente abili, soprattutto per quanto riguarda l’attivazione, con cadenze periodiche, di gruppi misti composti da docenti, genitori, insegnanti di sostegno e operatori dell’ASL con il compito di definire le modalità dell’inserimento dell’alunno e i mezzi più idonei per il successo scolastico. Il Pof ha una funzione ulteriore, monitorare il lavoro svolto dagli studenti e dagli insegnanti.