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Il ptof in 10 capitoli. Capitolo 1. La procedura di elaborazione e approvazione del Ptof nella legge 107 del 2015. La procedura di elaborazione del Ptof, assume rilevanza in quanto la sua significatività è legata alle più o meno efficaci modalità con le quali le componenti interne ed esterne dell’Istituto sono coinvolte nel processo. le componenti interne sono il collegio dei docenti con le sue articolazioni, il consiglio di istituto e, nella scuola del secondo ciclo, gli studenti. le componenti esterne sono l’utenza con le associazioni dei genitori, gli enti locali e le associazioni operanti nel territorio. Il più marcato rilievo dato al ruolo del dirigente scolastico ha comportato la diversa impostazione dell’iter procedurale. mentre, nel passato, gli indirizzi generali erano definiti dal consiglio d’istituto, essi rientrano ora nell’attività del dirigente, come pure il raccordo con le realtà del territorio. Vi si può leggere l’obiettivo di rendere le istituzioni scolastiche più permeabili alle direttive ministeriali e meno arroccate nell’autoreferenzialità, sinonimo di isolamento. Capitolo 2. Il potenziamento dell’offerta formativa nel Piano triennale. Si spiega la pressante elencazione degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel potenziamento dell’offerta formativa. Questi sono, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della metodologia Clil, cioè l'insegnamento di una disciplina in altra lingua). potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. potenziamento delle competenze musicali, artistiche. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva. potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. sviluppo delle competenze digitali degli studenti. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. contrasto della dispersione scolastica. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe. incremento dell’alternanza scuola-lavoro. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Capitolo 3. I compiti del collegio dei docenti nella elaborazione del Ptof. Spetta al collegio dei docenti procedere all’elaborazione della progettazione curricolare. La complessità delle operazioni di elaborazione del Ptof e la vastità della platea delle componenti interessate, richiedono un forte coordinamento, che fa capo al dirigente scolastico stesso o un collaboratore da lui designato, con il coinvolgimento del docente con funzione strumentale e della specifica commissione. La commissione opera tramite incontri con le diverse componenti e/o tramite questionari, al termine dell’anno scolastico, alla verifica sull’efficace realizzazione del Ptof. Capitolo 4. La progettazione educativa e curricolare nel Ptof. Nell'elaborazione del Ptof, l’Istituto deve individuare tra essi quali siano quelli che il territorio in cui opera richiede di perseguire con maggior pregnanza e su cui indirizzare l’impegno dell’intera comunità scolastica. Gli obiettivi specifici di apprendimento rappresentano le conoscenze e le abilità che un alunno deve acquisire al termine di un periodo di istruzione predefinito, in una particolare disciplina o in rapporto al Profilo dello studente. Nell’impostazione del curricolo l’Istituto dovrà adeguare gli obiettivi indicati a livello nazionale alla situazione dei propri studenti. Capitolo 5. La progettazione organizzativa nel Ptof. L’autonomia organizzativa dell’Istituto si esplica all’interno di linee comuni a carattere nazionale che sono costituite da. le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale. l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo. Nel rispetto di tali vincoli ogni Istituto, è chiamato ad organizzare le risorse secondo i migliori criteri di efficienza e di efficacia per garantire all’utenza la qualità del servizio scolastico. La normativa ministeriale successiva ha precisato che la quota riservata all’autonomia scolastica non può superare il 20% del monte ore annuo. Capitolo 6. L’autonomia didattica nell’articolo 4 del Regolamento dell’autonomia. Chiarendo che essa si esercita “nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema”, La modalità di esercizio dell’autonomia didattica si svolge principalmente nel concretizzare gli “obiettivi nazionali, riconoscendo e valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno. Le scuole possono regolare autonomamente “i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”. L’autonomia didattica consente la programmazione di percorsi e attività pluridisciplinari “anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni”, nonché di “insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali”. Le scuole dell’autonomia hanno anche il compito di. individuare “le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale. all’adozione ed utilizzazione di metodologie e strumenti didattici (compresi i libri di testo) coerenti con il Ptof. favorire l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative. stabilire i “criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici. Capitolo 7. L’autonomia nelle procedure di valutazione. La determinazione delle procedure di valutazione degli alunni è di competenza del collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche, vincolate al rispetto di standard definiti a livello nazionale. Il rispetto degli standard è valutato mediante prove predisposte dall’Invalsi. Capitolo 8. L’autonomia organizzativa. L’autonomia organizzativa, è “espressione di libertà progettuale”, purché sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio. Tra le espressioni di autonomia organizzativa rientrano. gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal PTOF. l’organizzazione flessibile dell’orario del curricolo. la possibilità di diversificare nelle classi le modalità di impiego dei docenti. Capitolo 9. L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. I progetti e la loro verifica. L’autonomia di associarsi in rete. L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, consente alle istituzioni scolastiche, “singolarmente o tra loro associate”, di corrispondere meglio alle esigenze delle realtà locali. Ciò può essere realizzato curando, tra l’altro. la progettazione formativa. la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico. l’innovazione metodologica e disciplinare. la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici. Con l’autonomia scolastica questo tipo di sperimentazione è assorbito nelle “ordinarie” competenze del collegio docenti. Al Ministero rimane la facoltà di promuovere progetti. Tali progetti. devono avere una durata predefinita. devono indicare con chiarezza gli obiettivi. quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati. agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito delle iniziative attuate è riconosciuta piena validità. in base ai risultati si può giungere a ridefinire, nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Capitolo 10. Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi, dando vita a Reti di scuole per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali, sia per attività didattiche sia per ricerca, sperimentazione e sviluppo. Tutte le scuole, possono. stipulare convenzioni con università statali o private, con istituzioni, enti, associazioni. promuovere e partecipare, ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse di più scuole. per assolvere compiti istituzionali coerenti col Ptof.