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La scuola nella Costituzione italiana. Quando si parla di “normativa scolastica”, ci si riferisce all’insieme delle leggi, dei decreti governativi e ministeriali, delle circolari, delle ordinanze e delle disposizioni che riguardano il funzionamento della scuola. Ogni intervento legislativo deve essere emanato nel rispetto dei principi sanciti dalla fonte di legge primaria della nostra Repubblica. la Costituzione. La Carta costituzionale è suddivisa in sei parti, dette “Titoli”, precedute da una parte dedicata ai “Principi fondamentali”. Già in questa prima sezione ci sono gli articoli 2, 3 e 9, che riguardano più o meno direttamente l’istruzione. gli articoli 2 e 3 sanciscono rispettivamente i diritti inviolabili dell’uomo, l’uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini di fronte alla legge. l’articolo 2 stabilisce che ogni cittadino deve poter godere dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo individuo, sia nelle formazioni sociali, all’interno delle quali si svolge il processo di formazione della sua personalità. l’articolo 3 riconosce il diritto alla pari dignità sociale e all’uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Nella scuola realizzare tale principio vuol dire innanzitutto garantire il diritto allo studio, ad esempio, attivare borse di studio per gli studenti meritevoli le cui famiglie hanno redditi bassi, permettere a un minore figlio d’immigrati non regolari di frequentare la scuola dell’obbligo. l’articolo 9 fa riferimento esplicito al compito che lo Stato deve perseguire attraverso il sistema d’istruzione. promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Nel titolo II della Costituzione, si trovano, invece, gli articoli 33 e 34 che delineano alcune caratteristiche fondamentali dell’insegnamento. L’articolo 33 è denso di affermazioni importanti per il sistema scolastico. introduce il principio della libertà di insegnamento, libertà da vincoli ideologici dettati dallo Stato. La libertà è attribuita all’insegnare e non all’insegnante, il quale è tenuto anch’egli a escludere il controllo ideologico dalla scuola e dalla sua missione formativa. Tale articolo riconosce, inoltre, alla Repubblica, il compito di organizzare il sistema di ammissione ai vari ordini e gradi di scuole. L’articolo 34 riprende e afferma con forza ancora maggiore i principi sanciti dall’articolo 3, definendo la scuola come «aperta a tutti». Il secondo comma di quest’articolo stabilisce la gratuità e l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore per almeno otto anni. Il terzo e il quarto comma dell’articolo 34 sanciscono il dovere dello Stato di garantire a tutti i cittadini meritevoli e capaci di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione anche se sono privi dei mezzi economici. L’articolo 34 definisce, infine, l’istruzione non solo gratuita ma anche obbligatoria, poiché essa è per il cittadino non solo un diritto ma anche un dovere.