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Le assemblee dei genitori e degli studenti. Ai genitori degli alunni e agli studenti delle scuole del secondo ciclo, i decreti delegati del 1974, diedero la possibilità di riunirsi in assemblee di classe o di istituto, nonché di istituire un comitato composto dai rappresentanti eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. L’articolo 12, in particolare, prevede che, Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Al comma 6 dell’articolo 13, è stabilito il limite di una assemblea al mese, anche fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, con esclusione del primo e ultimo mese delle lezioni. Le assemblee. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto 3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. 4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d’istituto. 5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto. 6. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto e una di classe al mese. l'assemblea d'istituto è consentita nel limite delle ore di lezione di una giornata, mentre quella di classe due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. 7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 8. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Altre norme sulle assemblee. 1. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d’istituto. 2. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 3. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. 4. Il comitato studentesco, se è costituito, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento, o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.