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Della mora del creditore Art. 1206. (Condizioni). Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione. Art. 1207. (Effetti). Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore. Art. 1208. (Requisiti per la validita' dell'offerta). Affinche' l'offerta sia valida e' necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere; 3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato. Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'. Art. 1209. (Offerta reale e offerta per intimazione). Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Art. 1210. (Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori). Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione. Art. 1211. (Cose deperibili o di dispendiosa custodia). Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (111) ((112a)) Art. 1212. (Requisiti del deposito). Per la validita' del deposito e' necessario: 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche presso un istituto di credito. Art. 1213. (Ritiro del deposito). Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito. Art. 1214. (Offerta secondo gli usi e deposito). Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. Art. 1215. (Spese). Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore. Art. 1216. (Intimazione di ricevere la consegna di un immobile). Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e' liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta. Art. 1217. (Obbligazioni di fare). Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso. CAPO III Dell'inadempimento delle obbligazioni Art. 1218. (Responsabilita' del debitore). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art. 1219. (Costituzione in mora). Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non e' necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta. Art. 1220. (Offerta non formale). Il debitore non puo' essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo. Art. 1221. (Effetti della mora sul rischio). Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore. Art. 1222. (Inadempimento di obbligazioni negative). Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento. Art. 1223. (Risarcimento del danno). Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Art. 1224. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie). Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori. Art. 1225. (Prevedibilita' del danno). Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione. Art. 1226. (Valutazione equitativa del danno). Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Art. 1227. (Concorso del fatto colposo del creditore). Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Art. 1228. (Responsabilita' per fatto degli ausiliari). Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Art. 1229. (Clausole di esonero da responsabilita'). E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave. E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.