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Il Responsabile della Struttura/ Unità Operativa/ Servizio/ Ufficio interessato invia, l’elenco degli atti che propone per lo scarto, al Direttore Amministrativo dell’ente o suo delegato (Responsabile Protocollo Generale - Archivio) che verifica la rispondenza del contenuto dell’elenco con quanto stabilito dal Massimario di scarto e valuta la completezza dei dati riportati nell’Allegato B. Terminate le operazioni di verifica, il Direttore Amministrativo/Responsabile Protocollo Generale - Archivio invia la richiesta di autorizzazione allo scarto alla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, ai sensi dell’articolo 21 del Codice. Ottenuta l’autorizzazione dalla Soprintendenza archivistica con emissione di provvedimento autorizzativo (non è in nessun caso applicabile la norma del silenzio-assenso del procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 20, comma 4 della Legge 241 del 1990), il Direttore Amministrativo / Responsabile Protocollo Generale – Archivio attiva il Servizio preposto alle operazioni di prelievo del materiale da avviare allo scarto, giacente presso la Struttura/ Unità Operativa /Servizio /Ufficio richiedente. Nel caso di documentazione cartacea, l’ente provvede a cedere i documenti da scartare alla Croce Rossa Italiana, o, in caso di indisponibilità della medesima, a organizzazioni, anche di volontariato (art. 8, D.P.R. 37/200), che ne garantiscano la distruzione. Nella eliminazione dei documenti di archivio cartaceo si terrà in considerazione l’impatto ambientale; la pubblica amministrazione, infatti, è tenuta ad adottare misure dirette al recupero dei rifiuti (articolo 179, Decreto Legislativo 152 del 2000), in particolare sarà da favorire il percorso alla raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia, modalità questa che consente di abbattere i costi e gli impatti ambientali derivanti dalla pratica dell’incenerimento. Nel caso di documentazione informatica/digitale, la Struttura/ Unità Operativa/ Servizio/ Ufficio provvederanno alla distruzione dei documenti informatici/digitali, autorizzati per lo scarto, con le cautele previste dal Garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei dati personali, sanitari, sensibili.Nel caso di documenti d’archivio su supporti diversi da quello cartaceo (es.: pellicole e lastre fotografiche, diapositive, vetrini da microscopio, nastri magnetici, dischi rigidi, CD/DVD, ecc.), sono scelte ditte ai sensi del Decreto Legislativo 152 del 2006. Per quanto riguarda il processo di scarto di documenti contenuti su supporti materiali diversi dalla carta, le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate dal Decreto Legislativo 152 del 2006 e dal D.P.R. 254/2003 cui si rimanda.A completamento della procedura di scarto l’Ente trasmette alla Soprintendenza archivistica l’attestazione dell’avvenuta distruzione, quale atto conclusivo della pratica. Si ribadisce in ogni caso la necessità, a tutela della riservatezza di alcuni documenti e per evitare usi impropri degli stessi, di garantire la distruzione della documentazione da eliminare, sotto controllo visivo di almeno una risorsa interna dell’ente (da attestare con verbale). costituiscono il risultato di una attività di indagine a livello regionale basata sull’analisi funzionale dei processi di lavoro, con specifico riferimento alle attività comuni, nel settore sanitario e socio-sanitario.Esempio . Il titolario regionale è di riferimento per gli enti facenti parte del sistema sanitario e socio sanitario lombardo che producono documentazione sanitaria e sociosanitaria. Ciascun ente emana con proprio atto deliberativo il proprio titolario specifico. Allo stesso tempo, le indicazioni inerenti allo scarto di documenti amministrativi e sanitari contenute nel massimario di scarto potrebbero non essere esaustive e dovranno essere sottoposte a successivi studi e aggiornamenti. Fine lezione.