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all'acquisizione del consenso per i trattamenti di dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere attività di prevenzione , diagnosi , cura e riabilitazione . Articolo 22 . I soggetti pubblici confermano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti , delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Articolo 26 . I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante , nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice , nonchè dalla legge e dai regolamenti. Al rispetto delle autorizzazioni generali rilasciate dal garante ed , in particolare , tra le altre , dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale , strumento per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati. occorre a tal proposito ricordare che , l'efficacia e l'efficienza della sicurezza è uno sforzo di squadra che coinvolge la partecipazione ed il supporto di tutto il personale e dei loro interlocutori . si precisa che il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal garante . Periodicamente, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali emana l’autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, strumento per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e per garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone. L’autorizzazione, richiamando i principi già indicati nel Codice Privacy, precisa che il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto a precisi obblighi, compiti o finalità, privilegiando, laddove possibile, l’utilizzo di dati anonimi. Inoltre, si devono rispettare in modo costante i principi di stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, i quali possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere a obblighi, compiti e finalità.Il Codice Privacy ha permesso di raggiungere un assestamento normativo e giurisprudenziale soddisfacente rispetto ai difficili rapporti tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza.In tema di documentazione sanitaria, è opportuno sottolineare che, laddove il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, la legge 241/1990 rimanda espressamente all’articolo 60 del Codice Privacy, che consente il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato. A tal proposito il Garante è intervenuto nel 2003, per chiarire come il destinatario della richiesta deve valutare il “rango” del diritto del terzo e giustificare, o meno, l’accesso o la comunicazione di dati: il Garante ha sottolineato che il parametro di raffronto non è “il diritto di azione e difesa”, quanto il diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere, che può essere ritenuto di “pari rango” rispetto a quello dell’interessato solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili.Due aspetti squisitamente giuridici meritano di essere qui approfonditi: la questione della validità legale del documento e quella della responsabilità nelle certificazioni. Perché un documento possa fornire piena prova relativamente ai fatti e alle cose che vi sono rappresentate, è necessario anzitutto che siano certe la provenienza e la collocazione temporale delle dichiarazioni in esso contenute.Tali requisiti assumono un decisivo rilievo giuridico qualora sorgano contestazioni che possono anche affermarsi sul piano della responsabilità del dirigente cui compete organizzare e vigilare sull’attività di servizio.La natura giuridica del documento informatico viene fornita, dopo intensi dibattiti dottrinali ultra trentennali, dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che all’articolo 20 definisce il documento informatico come “ la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” .Tale documento informatico assume piena validità legale se sottoscritto con “firma digitale”. Più nello specifico si afferma che “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – formato nel rispetto di quelle regole tecniche che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento .Infatti, in base all’art. 2702 del Codice Civile l’atto amministrativo, per avere un significato giuridico e per ottenere valore legale e probatorio, deve essere firmato da chi lo redige, il quale si assume la responsabilità del contenuto; la sottoscrizione ne garantisce la paternità e permette, anche in un momento successivo, di risalire all’autore dello stesso.È possibile quindi utilizzare la “firma digitale” per sottoscrivere tutto ciò che richiede una sottoscrizione autografa ai sensi dell’articolo 2702 del Codice Civile. La “firma digitale” garantisce per il documento informatico gli stessi requisiti che la firma autografa garantisce per il documento cartaceo, fornendo in più garanzia di immodificabilitàg dell’oggetto della sottoscrizione.Le recenti modifiche del CAD(14) (attuate dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) introducono inoltre il concetto di copia informatica di documenti cartacei, o meglio per quello che riguarda il presente Manuale, definiscono la “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” (art. 1, comma 1, lett. i-ter(14)) come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.Si tratta, per esempio, del documento che risulta dalla acquisizione tramite scansione ottica e digitalizzazione di un documento analogico.Per quanto concerne la validità di tale documento, l’articolo 22 del CAD, ai commi 2 e 3, dispone che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, hanno la medesima efficacia probatoria degli originali nei seguenti casi: quando la loro conformità all’originale è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite dal CAD, oppure quando sono formate nel rispetto delle regole tecniche disposte dal CAD e la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.Ciò implica la possibilità del rilascio, da parte di pubblico ufficiale autorizzato, di copie conformi (anche dette “autentiche”) di un documento originale cartaceo su supporto informatico, elaborate con strumenti hardware e software che acquisiscono “per immagine”, a condizione che il processo di produzione si svolga secondo le specifiche previste dalla legge.Il tutto con la stessa efficacia probatoria garantita dal Codice Civile secondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda le copie analogiche di documenti informatici, quindi per esempio, delle stampe cartacee di un documento informatico, l’articolo 23 del CAD dispone, similarmente a quanto già visto, che: le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in assenza della dichiarazione di conformità, le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.