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Negli ultimi anni , il crescente uso di device innovativi che permettono di accedere ai propri dati sempre e ovunque , ha permesso al cittadino di fruire maggiormente dei propri dati , ma ha parallelamente portato ad un aumento della sensibilità dello stesso verso . il trattamento dei propri dati personali , in particolar modo quando si tratta dei propri dati sanitari. Il cittadino vuole conoscere i dati che lo riguardano ma, nel contempo, ha maturato una sensibilità tale da porre attenzione a come i suoi dati vengano in genere trattati: dalla raccolta, alla conservazione, all’archiviazione fino alla consultazione. Tutti i trattamenti dei dati personali devono avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice Privacy”, alle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l’ambito sanitario, inteso come trattamento di dati personali per l’erogazione di prestazioni e servizi attui allo svolgimento delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, è doveroso un rinvio ad atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria. Il Codice Privacy prevede che gli organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie pubblici e privati adottino misure e accorgimenti di carattere supplementare rispetto a quelle già previste per il trattamento dei dati sensibili e per il rispetto delle misure di sicurezza. Un esempio è dato dall’articolo 83, che prevede specifiche modalità per il rispetto dei diritti degli interessati, prescrizioni che devono tradursi anche in adeguate misure organizzative, per garantire il più ampio rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale. I titolari del trattamento in ambito sanitario devono rispettare gli obblighi che attengono: alla notificazione al Garante, dovuta nei casi di cui all’articolo 37 del Codice Privacy (si rinvia inoltre al provvedimento del Garante recante i casi da sottrarre all’obbligo di notificazione; il titolare notifica al garante il trattamento di dati personali cui intende procedere , solo se il trattamento riguarda : a) dati genetici , biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetto mediante una rete di comunicazione elettronica. b) dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale , trattati ai fini di procreazione assistita , prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni , indagini epidemiologiche , rilevazione di malattie mentali , infettive e diffusive , sieropositività , trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria . c) dati idonei a rilevare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni , enti od organismi senza scopo di lucro , anche non riconosciuti , a carattere politico , filosofico , religioso o sindacale . d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato , o ad analizzare abitudini o scelte di consumo , ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti . e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto di terzi, non chè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione , ricerche di mercato e altre ricerche campionarie.