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MEDICINALI APPARTENENTI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA DEI MEDICINALI. Le prescrizioni dei farmaci della sezione A prevedono una terapia di durata non superiore a 30 giorni sulla base della posologia riportata dal medico prescrittore. Le prescrizioni di tali farmaci devono essere effettuate utilizzando il ricettario in triplice copia fatta eccezione per i medicinali dell’allegato 3 bis la cui prescrizione, per il trattamento del dolore severo, può̀ essere fatta anche utilizzando il ricettario SSN (ricetta non ripetibile che deve riportare il codice fiscale e/o nome del paziente, l’indicazione della posologia, i dati relativi all’eventuale esenzione, timbro e firma del medico prescrittore e data di prescrizione). Inoltre: • per i medicinali della tabella dei medicinali sez. A compresi nell’allegato III bis la prescrizione può̀ comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o due dosaggi differenti dello stesso medicinale. • per i medicinali della tabella dei medicinali sez. A non compresi nell’allegato III bis è consentita la prescrizione di un solo medicinale; • quando i medicinali della tabella dei medicinali sez. A sono utilizzati per il trattamento della disassuefazione dagli stati di dipendenza da oppiacei o da alcool, la prescrizione deve avvenire sulla base del piano terapeutico di una struttura pubblica o privata autorizzata; è possibile prescrivere in regime SSN al massimo 3 confezioni e la prescrizione può̀ contenere due dosaggi diversi di tale medicinale. La dispensazione dei medicinali appartenenti alla tabella dei medicinali sez. A prevede che il farmacista annoti nome, cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente (senza più̀ l’obbligo di accertarsi dell’identità̀ dell’acquirente). Pertanto è valido qualsiasi documento di riconoscimento e non soltanto quello di identità̀. L’annotazione in calce sulla ricetta dei succitati dati per i medicinali della sez. A è sempre obbligatoria anche nei casi in cui venga utilizzata la ricetta SSN per la terapia del dolore. Il farmacista spedisce comunque le ricette con un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di 30 giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a 30 giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore. Inoltre è prevista la possibilità̀ da parte del farmacista e su richiesta del paziente, di dispensare un numero inferiore di confezioni rispetto a quanto riportato sulla ricetta, annotando sulla ricetta il numero di confezioni consegnate e dandone comunicazione al medico. In questo caso la consegna parziale conclude in via definitiva la spedizione. Sempre su richiesta del paziente, il farmacista può̀ consegnare il numero di confezioni prescritte in modo frazionato, annotando sulla ricetta il numero di confezioni consegnato volta per volta, purché́ entro i 30 giorni di validità̀ della ricetta. La movimentazione in uscita va registrata di volta in volta nel registro di entrata e uscita facendo riferimento alla medesima ricetta che va allegata al registro come documento giustificativo cumulativo. Il farmacista conserva la ricetta per 2 anni a partire dalla data dell’ultima registrazione sul registro; nel caso la fornitura sia a carico del SSN, il farmacista è tenuto a conservare copia o fotocopia della ricetta originale recante la data di spedizione. MEDICINALI APPARTENENTI ALLE SEZIONI B E C DELLA TABELLA DEI MEDICINALI La dispensazione dei medicinali appartenenti alla tabella dei medicinali sezioni B e C è effettuata dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta (validità̀ di 30 giorni dalla data di prescrizione). La ricetta deve contenere il codice fiscale e/o nome del paziente, i dati relativi all’eventuale esenzione (ricette SSN), timbro e firma del medico prescrittore e data di prescrizione. Il farmacista conserva la ricetta per 2 anni a partire dalla data dell’ultima registrazione sul registro; nel caso la fornitura sia a carico del SSN, il farmacista è tenuto a conservare copia o fotocopia della ricetta originale recante la data di spedizione. MEDICINALI APPARTENENTI ALLA SEZIONE D DELLA TABELLA DEI MEDICINALI La dispensazione dei medicinali appartenenti alla tabella dei medicinali sezione D è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta (validità̀ di 30 giorni dalla data di prescrizione). La ricetta deve contenere il codice fiscale e/o nome del paziente, i dati relativi all’eventuale esenzione (per ricette spedite in ambito SSN), timbro e firma del medico prescrittore e data di prescrizione. Per i medicinali dell’allegato 3 bis da soli o in associazione impiegati per la terapia del dolore, si rimanda al capitolo “Medicinali dell’allegato 3 bis”. Per le prescrizioni in regime privato, utilizzando la ricetta bianca, non è previsto alcun limite prescrittivo. Per i medicinali dell’allegato 3 bis transitati dalla tabella dei medicinali sez. A alla sez. D dopo il 16 giugno 2009 e prescritti in regime privato, il farmacista deve annotare sulla ricetta gli estremi di un documento di riconoscimento e conservare copia o fotocopia della ricetta per 2 anni, a dimostrazione dell’avvenuta dispensazione. MEDICINALI APPARTENENTI ALLA SEZIONE E DELLA TABELLA DEI MEDICINALI La dispensazione dei medicinali che appartengono alla tabella 2 È effettuata dietro presentazione di ricetta medica ripetibile. Per tali medicinali, la validità̀ della ricetta è pari a 30 giorni a partire dalla data di prescrizione (e non 6 mesi come per gli altri medicinali soggetti a ricetta ripetibile) e per un massimo di 3 volte. In ogni caso, l’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità̀. La ricetta deve contenere la data di prescrizione, il timbro e la firma del medico. MEDICINALI DELL’ALLEGATO 3 BIS. Per la prescrizione a carico del SSN dei medicinali dell’allegato 3 bis impiegati per la terapia del dolore severo, il medico prescrittore deve utilizzare esclusivamente il codice di esenzione TDL, che consente la prescrizione di un numero di confezioni sufficienti per coprire una durata della terapia massima di 30 giorni e l’esenzione della compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del paziente. Si distinguono i seguenti casi: • Farmaci dell’allegato 3 bis appartenenti alla Tabella Medicinali sezione A: il farmacista, sulla base della posologia che dovrà̀ essere obbligatoriamente indicata sulla ricetta da parte del medico, dispensa un numero di confezioni per una durata della terapia massima di 30 giorni; • Farmaci dell’allegato 3 bis appartenenti alla Tabella Medicinali sezione D: non essendo obbligatorio indicare la posologia in ricetta, il farmacista dispensa il numero di confezioni prescritte dal medico. Tuttavia, al fine di dare la possibilità̀ al farmacista di dispensare il quantitativo rientrante nei succitati 30 giorni, è auspicabile anche per questi medicinali l’indicazione della posologia da parte del medico. Nei casi in cui dovessero sorgere dubbi sull’effettiva durata della terapia in prescrizioni prive di posologia, il farmacista potrà̀ contattare il medico per ottenere delucidazioni in merito. Nel caso di ricette prive di alcun codice di esenzione o con apposizione di qualunque codice di esenzione per patologia cronico invalidante o malattia rara, possono essere erogate massimo 2 confezioni con pagamento del ticket da parte del paziente. Nel caso in cui il medico riporti in ricetta un codice di esenzione per status e invalidità̀ è possibile la dispensazione di massimo 2 confezioni, senza pagamento del ticket da parte del paziente. Il farmacista spedisce comunque le ricette con un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.