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La deviazione da un percorso estraneo a quello lavorativo, che comporta una modificazione del tragitto, prevede che non sia tutelato il relativo tratto di strada, così come l’interruzione, in cui ogni sosta effettuata, durante il normale tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi di “interruzione”, ai fini dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere. Sono tutelate le deviazioni, e le interruzioni necessitate, cioè dovute a causa di forza maggiore; (es. malore, viabilità interrotta), esigenze essenziali ed improrogabili; (es. maltempo, esigenze familiari) e per adempimento di obblighi penalmente rilevanti; (es. soccorso). Ai fini dell’indennizzabilità, l’utilizzo del mezzo privato, si considera necessitato quando:; non esistono mezzi pubblici di trasporto, che collegano il luogo di abitazione, con il luogo di lavoro; non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici, e quello del lavoro; (es. orario treno incompatibile). Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, deve avere carattere di regolarità, ed essere oggettivamente riscontrabile; i tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici, rendessero troppo lunga l’assenza, del lavoratore dalla famiglia; è notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro:; l’uso del mezzo privato è giustificato, per distanze superiori a 1 km, da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.