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E’ evidente che l’ente assicurativo INAIL, non possa accollarsi l’onere di risarcire, qualsiasi evento infortunistico, accaduto nella vita di un lavoratore, e da qui l’esigenza di disciplinare, la materia relativa agli infortuni in itinere. Come già detto l’infortunio in itinere, è l’infortunio che avviene durante il normale percorso, di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione, salvo il caso di interruzione o deviazione, del tutto indipendenti dal lavoratore. In questo caso è tutelato l’infortunio, che si verifica durante il normale percorso, che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.