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Procediamo ora , ad analizzare alcune definizioni generali . Partiamo . Nel linguaggio moderno, la voce “documento” definisce come tale “qualsiasi oggetto materiale in grado di rappresentare e far conoscere un determinato fatto storico”. Si tratta di fatti e oggetti, dunque, o meglio, nell’ambito sanitario, di atti e oggetti: i primi sono ricoveri, visite ambulatoriali, esami di laboratorio e strumentali, prestazioni riabilitative e infermieristiche, che sono variamente rappresentati con scritti, immagini e sistemi informatici , strumenti di lavoro fondamentali nella quotidianità di ogni operatore sanitario, che ne è al tempo stesso produttore e fruitore. Tali strumenti sono di indiscutibile utilità nella realtà sociale odierna la cui essenza è stata identificata nella «documentalità»: l’esigenza di affidare alla forma scritta le attività realizzate nell’esercizio della Medicina non assolve più soltanto alla funzione di facilitare la trasmissione di dati tra professionisti diversi, a vario titolo coinvolti nell’assistenza di un soggetto, o come pro-memoria per il singolo Sanitario che assista con continuità un paziente, ma ha sempre più a che vedere con la possibilità di giustificare, dimostrare, controllare, conservare, ritrovare, perché appunto “nulla di sociale esiste al di fuori del testo”. Il legislatore si è occupato della documentazione amministrativa, così definendo il documento: nella legge sul procedimento amministrativo , “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti … detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” . nel successivo Testo Unico in materia di documentazione amministrativa “ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, della Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”. Tali definizioni rilevano anche per la documentazione sanitaria, secondo l’interpretazione ad esempio fornita dal TAR della Sicilia , che ha dichiarato che la documentazione sanitaria relativa a un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lettera d) dell’articolo 22 della Legge 241 del 1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute.inoltre , la documentazione sanitaria è un bene culturale (art. 10), dunque una “testimonianza avente valore di civiltà”, che l’organizzazione sanitaria ha dovere di tutelare , articolo 30. i componenti di un documento sono: il contenuto (le informazioni); il supporto fisico (analogico o digitale, o misto); la forma, a sua volta distinguibile in: forma fisica (la forma di presentazione grafica, iconografica, fonica, visiva, audiovisiva, informatica…); forma intellettuale (la forma di trattazione o, in altri termini, la struttura logica e la configurazione dell’informazione). Riferendosi ai componenti del documento, si è fatta menzione al supporto fisico, distinguendolo tra analogico o digitale. Recependo ora la terminologia contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito “CAD”, si definisce: documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; documento analogico, la rappresentazione analogica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; dove con “rappresentazione informatica”, pur se non esplicitamente definito dal CAD, si può intuitivamente fare riferimento ad una evidenza informatica, ovvero una sequenza di bit che può essere elaborata da una procedura informatica.