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Il diritto internazionale con le sue formule normative ha creato dei limiti, che gli stessi stati hanno portato a livello internazionale, perché i trattati li hanno conclusi gli stati. La dinamica sociale si allarga sul piano internazionale se gli stati lo vogliono ed è sempre nella prospettiva della disponibilità degli stati di allargare e rendere più incisivo il diritto internazionale, che allora possono emergere situazioni nelle quali la singola persona umana abbia un ruolo formalmente rilevante nel diritto internazionale (es. quando alla persona umana è data la possibilità di ricorrere alla Corte internazionale per violazione di diritti umani, pensiamo alla Corte Europea dei diritti dell’uomo). Coloro che ritengono di aver subito una violazione di un diritto sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo possono fare ricorso davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo contro lo stato, che è parte della convenzione, che ritengono abbia commesso tale violazione, e questo riguarda sia lo straniero sia un cittadino di quello stato. La persona umana che abbia posto in essere dei comportamenti materiali in violazione di regole internazionali a tutela dei diritti umani può essere giudicata dal tribunale penale internazionale. Nella realtà giuridica contemporanea ci sono dei tribunali penali internazionali. La Corte penale istituzionale è stata istituita con la Convenzione di Roma del 1998, che opera dal 2000. Oltre a questa ci sono stati altri tribunali penali internazionali… Quando sussiste la competenza della Corte penale internazionale il singolo individuo viene giudicato dal giudice penale internazionale e risponde davanti ad esso, così in questa maniera è colpevole davanti alla società internazionale nel suo insieme e a cui deve rispondere di questi crimini commessi. Si arriva addirittura a squarciare la sovranità della giurisdizione penale dello stato in funzione della giurisdizione penale internazionale, ma questo avviene generalmente perché gli stati hanno voluto questo allargamento delle entità a cui il diritto internazionale può fare riferimento. Quando si studia il diritto internazionale sorge un dubbio: • il diritto internazionale è nella condizione di essere autonomo dagli enti che contribuiscono alla sua formazione? I trattati pongono obblighi per gli stati, possono far emergere una nuova entità come organizzazione internazionale, quindi gli effetti sono “subiti” dagli stati, anche li hanno voluti loro. • In che misura però questo sistema di regole che nasce dagli stati, diventa autonomo dagli stati, cioè diventa un diritto oggettivo? • In che misura gli stati che condizionano la formazione delle norme internazionali possono poi dallo stesso diritto internazionali essere valutati come eventuali responsabili del mancato rispetto delle norme internazionali? Il diritto internazionale ha senso se ha uno schema normativo oggettivo. Ma nei confronti del diritto internazionale, questo schema normativo oggettivo ha una regolamentazione? Gli stati sono gestori e destinatari della norma internazionale. • Ma fino a che punto lo stato che ha posto in essere un trattato è destinatario delle sue norme e ne risponde come se ci fosse una entità terza che giudica? AUTONOMIA ORDINATORIA del diritto internazionale = è vero che gli stati sono gestori delle norme internazionali, ma fino a che punto gli stati possono condizionare lo stesso funzionamento del diritto internazionale inficiandone il carattere oggettivo? È evidente che sarebbe una contraddizione. Per questo motivo si pone l’esigenza di capire in che misura il diritto internazionale è nella condizione di esprimere valutazioni autonome dagli stati e quindi il parere è di diritto oggettivo. Il genere di difficoltà teorica che abbiamo enunciato è una questione su cui nel corso del 1900, specialmente nella prima metà del 1900 si sono misurati importanti giudizi internazionalisti e non solo. Per molto tempo (per tutto il 1800 e una parte del 1900) il diritto internazionale è stato considerato alla stregua di un ordinamento giuridico primitivo. • Ma fino a che punto lo stato che ha posto in essere un trattato è destinatario delle sue norme e ne risponde come se ci fosse una entità terza che giudica? RISPOSTE che sono state offerte dai giuristi su questa capacità del diritto internazionale di esprimersi come diritto oggettivo: 1. Risposta della dottrina positivista (tra la fine del 1800 e inizio 1900) data in particolare da due giuristi: da Triepel (un tedesco) e Dionisio Anzilotti (italiano). Secondo questi due giuristi la matrice normativa del diritto internazionale è espressa dalla cd. volontà collettiva, cioè quando gli stati formano un trattato o