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Il Datore di lavoro, secondo la definizione riportata nell’art. 2 del D Lgs. 81 08, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, come indicato nel D Lgs. 30 marzo 2001, numero 165, per datore di lavoro, si intende il dirigente, al quale spettano i poteri di gestione, cioè il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo, sia preposto ad un ufficio, avente autonomia gestionale. Questo dirigente è individuato, dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale, degli uffici nei quali viene svolta l’attività. Deve essere dotato, di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di mancata individuazione, o d’individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide, con l’organo di vertice medesimo.