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DIFFERENZE TRA STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE ITALIANA • Lo Statuto Albertino è una carta costituzionale flessibile (il che significa che può essere facilmente modificato con una legge ordinaria), mentre la Costituzione è rigida: non solo non tutti gli articoli possono essere modificati, ma le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138) • Lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re, mentre la Costituzione è stata redatta da un’Assemblea Costituente votata a suffragio universale • Lo Statuto è una costituzione breve, mentre la Costituzione è definita lunga: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto • Lo Statuto sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2); la Costituzione stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1) • Secondo lo Statuto la sovranità appartiene al re (art. 5); la Costituzione invece stabilisce che spetta al popolo (art. 1) • Lo Statuto riconosce la “Religione Cattolica, Apostolica e Romana” come religione di Stato, pur tollerando gli altri culti (art. 1); la Costituzione sancisce la laicità dello Stato e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art. 7,8) • Lo Statuto stabilisce che la carica del capo di Stato (il sovrano) è “ereditaria secondo la legge salica” (art. 2); la Costituzione sancisce che il capo di Stato deve essere nominato tramite elezioni (art. 83) • Lo Statuto prevede la condivisione del potere legislativo da parte del re e del Parlamento (art. 3), mentre la Costituzione affida il potere legislativo esclusivamente al Parlamento • Lo Statuto assegna il potere esecutivo al re, mentre la Costituzione prevede che sia esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri • Lo Statuto stabilisce che il potere giudiziario spetti a magistrati nominati dal re, mentre la Costituzione lo assegna a “magistrati ordinari istituiti” (art. 102) • Lo Statuto prevede che il Senato sia “composto di membri nominati a vita dal Re” (art. 33), mentre la Costituzione prevede un numero limitato di senatori, eletti ogni 5 anni (art. 57, 58, 59) • Lo Statuto concede un diritto di voto limitato a cittadini di sesso maschile, dotati di una certa cultura e di un determinato patrimonio, mentre la Costituzione prevede il suffragio universale • Lo Statuto si impegna a garantire l’uguaglianza formale dei sudditi (art. 24), mentre la Costituzione garantisce l’uguaglianza sia formale che sostanziale di tutti i cittadini (art. 3) • Lo Statuto prevede come bandiera nazionale un vessillo con coccarda azzurra (art. 77), mentre la Costituzione si riferisce al tricolore (art. 12) • Lo Statuto garantisce la libertà di stampa, ma con alcune limitazioni (art. 28), mentre la Costituzione rifiuta ogni forma di censura alla libertà di stampa e di pensiero (art. 21) • Lo Statuto riconosce il diritto di riunione “pacificamente e senz’armi”, con limitazioni (art. 32), mentre la Costituzione riconosce il diritto di “riunirsi pacificamente e senz’armi” eliminando quelle restrizioni (art. 17) • Lo Statuto non prevede retribuzioni o indennità per i parlamentari (art. 50), mentre la Costituzione stabilisce un’indennità per i membri del Parlamento (art. 69)