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Abbiamo già menzionato, il nostro codice civile, che nell’art. 2087, ”Tutela delle condizioni di lavoro” recita:; «L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare, l'integrità fisica e la personalità morale, dei prestatori di lavoro». L’estensore dell’articolo, ha pensato bene di specificare 3 punti, che devono essere tenuti presenti dal datore di lavoro, al momento di prendere delle decisioni, o effettuare delle scelte, in materia di salute e sicurezza a tutela dei suoi lavoratori. Questi punti sono:; la particolarità del lavoro, l’esperienza, la tecnica. Cosa significano questi termini?