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Sezione 9. L’articolo dispone che, se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’Ufficiale Giudiziario esegue la notificazione: mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e, se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’Ufficiale Giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Il principio generale, affinché una notificazione sia valida ai sensi dell'articolo 143, si ha quando si accerti che il destinatario, a seguito delle ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, si sia trasferito dal luogo di residenza e non sia noto il nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio. Risulta fondamentale che il primo passo, prima di procedere ad una notificazione ai sensi dell'articolo 143 è quello di procedere, tramite Ufficiale Giudiziario, ad un primo tentativo di notifica all'indirizzo conosciuto. Infatti, in tale occasione l'Ufficiale Giudiziario potrà fornire al richiedente le prime informazioni in relazione ai motivi della mancata consegna, nonché delle notizie raccolte in loco sulla reperibilità del destinatario per capire se il destinatario dell'atto si sia trasferito definitivamente altrove o se, invece, trattasi di temporanea assenza Per chiarezza occorre considerare che la mancanza del nome sul citofono o sulla cassetta postale non è sufficiente a giustificare una notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., ma è valida solo se accompagnata da altre indagini, in merito alle informazioni sulla irreperibilità accertata dall'Ufficiale Giudiziario. SEZIONE 10. La notifica impossibile? Come fare? Ad esempio, prendiamo il caso di un destinatario di un atto che: a. è un cittadino nato all’estero ed è rientrato nel proprio paese; b. nell’ultima residenza o domicilio estero è irreperibile o sconosciuto, e quindi inapplicabile l’articolo 142 codice di procedura civile. c. è nato all’estero, questo significa, per ovvie ragioni, l’impossibilità di notificare nel luogo di nascita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile; d. il notificante ha tentato con esito negativo la notificazione in virtù di convenzioni e regolamenti internazionali nonché la via consolare. Come procedere? Tali situazioni si verificano, ad esempio, quando un coniuge italiano - e non solo - intende avviare una procedura di separazione legale nei confronti dell'altro coniuge "straniero", trasferito all'estero senza comunicare un indirizzo. In questi casi, poiché non è possibile il deposito nella casa comunale o in quello del comune nascita all'estero, e tenuto conto che nel nostro ordinamento, purtroppo, tali situazioni non sono previste, in attesa di un intervento legislativo, l'unica soluzione applicabile è il ricorso all'articolo 151 c.p.c. detta anche "norma in bianco". In questa sezione, l'autore ne precisa le dinamiche operative di tale procedura. SEZIONE 11. La differenza tra le due forme di notificazione consiste principalmente nel distinguere il tipo di irreperibilità del destinatario dell'atto, cioè se trattasi di: a. Irreperibilità relativa, b. Irreperibilità assoluta. Nel primo caso, si avrà l'irreperibilità relativa quando l'assenza del destinatario è solo momentanea. In questo caso la notificazione nel luogo in cui risiede il destinatario non preclude l'utilizzo del procedimento ex articolo 140 c.p.c., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale. Nel secondo caso, invece, si avrà l'irreperibilità assoluta, ovvero l'irreperibilità non temporanea - e rientra nella previsione dell'articolo 143 c.p.c. - quando vi è l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza. Purtroppo, sia l'una che l'altra forma di notifica, viene utilizzata spesso al di fuori dei principi fondamentali. È bene ricordare sempre che l'irreperibilità prevista dall'articolo 140, si differenzia da quella contemplata dal successivo articolo 143, perché, mentre nel primo caso l'indirizzo del destinatario è noto e, tuttavia, in detto luogo non viene trovato né costui, né altri possibili consegnatari, nel secondo caso tale indirizzo è, invece, assolutamente ignoto. SEZIONE 12 In questa sezione è stata trascritta la legge numero 890 del 1982 aggiornata, per essere consultata in quanto nelle sezioni precedenti vi sono alcuni riferimenti alle norme della predetta legge. SEZIONE 13. In questa sezione vi è una importante decisione e chiarimento della suprema Corte in merito alla possibilità di notificare un atto di pignoramento presso terzi prima della notifica dell'atto di precetto. Le modalità sono state ampiamente approfondite dall'autore, Arcangelo D'Aurora. Inoltre, risulta molto utile un modello del ricorso e decreto al fine di ottenere tale esenzione dal tribunale competente. Sezione 14. I vizi del procedimento notificatorio possono essere di tre tipi. Inesistenza. Nullità. Irregolarità. L’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di procedura civile, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge. La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell’Ufficiale Giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta L’irregolarità della notificazione si ha quando i vizi della notifica non sono rilevanti e non pregiudicano l’intero procedimento notificatorio.