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Oltre ad approfondire diversi aspetti su questa forma di notificazione, l'Autore, Arcangelo D'Aurora, pone la sua attenzione anche su due questioni importanti. Prima questione. Per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è necessario la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. La cosiddetta CAD, è il fulcro su cui ruota l'intero iter notificatorio, in quanto le garanzie conoscitive di base sono state individuate dal legislatore nel duplice accesso dell'agente postale. Infatti, La notificazione a mezzo posta si perfeziona, in caso di assenza, si perfeziona allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della CAD o in data anteriore se il destinatario o chi per lui ritiri il plico presso l'ufficio postale Seconda questione. La notificazione di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, è valida purché nel rispetto dell'articolo 145 ovvero si deve escludere la possibilità di depositare l'atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale. In pratica la notifica per “Compiuta Giacenza” non è valida. Sezione otto. Può sembrare banale ma, spesso si fa confusione nell'interpretare il perfezionamento della notificazione quando si notifica a mezzo del servizio postale e quando invece la notifica viene effettuata personalmente dall'Ufficiale Giudiziario mediante deposito nella casa comunale per irreperibilità del destinatario. Al fine di analizzare correttamente la dinamica del procedimento di perfezionamento dell’atto da notificare, occorre prendere in considerazione il momento in cui l'agente postale si reca presso il domicilio del destinatario per consegnare: il plico contenente l'atto da notificare o la lettera raccomandata contenente la comunicazione, spedita dall'Ufficiale Giudiziario, con la quale comunica al destinatario dell’atto l’avvenuto deposito nella casa Comunale. Pertanto, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della seconda raccomandata, spedita dall’operatore di poste o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore, l'articolo 140, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento dell'unica raccomandata informativa spedita dall’Ufficiale Giudiziario, e in caso di mancato ritiro, dopo dieci giorni dalla spedizione.