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Leggendo l'articolo 590, Lesioni personali colpose e l'articolo 589, omicidio colposo, del regio decreto del 19 ottobre del 1930, numero 1398, vediamo che. Articolo 590. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi, o con la multa fino a lire duecentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi, o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila. se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni, o della multa da lire duecentomila a ottocentomila. Articolo 589. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Ovvero, mediante tali articoli del regio decreto, parliamo di situazione di danno.