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Queste linee guida accennano anche ad alcuni articoli definiti nella pubblica amministrazione . L’articolo 15 della legge numero 59 del 1997 ha infatti sancito, per la prima volta e con disposto a contenuto generale, che “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Tale principio è stato poi recepito dal “Testo Unico documentazione amministrativa” , che definisce documento informatico “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e stabilisce che “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. In tale contesto è utile riportare alcune terminologie e concetti ripresi dal CAD: a) Evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica. b) Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti. c) Impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash. d) Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di tenuta, di accesso e di conservazione nel tempo; l’immodificabilità per i documenti redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software è ottenibile eliminando tutti gli elementi dinamici che possono modificare gli atti, i fatti o i dati in essi rappresentati e procedendo alla sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata o con l’apposizione di una validazione temporale o con il trasferimento con PEC o tramite la memorizzazione su sistemi di gestione di documenti che adottino politiche di sicurezza o con il versamento ad un sistema di conservazione. e) Il sistema di conservazione: assicura, dalla presa in carico … fino all’eventuale scarto tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, la conservazione mantenendo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità degli oggetti in esso conservati, quali: i) i documenti informatici … con i metadati ad essi associati . ii) i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni di documenti informatici con i metadati ad essi associati , contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o alla aggregazione documentale. f) Documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. g) Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia. h) Copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. i) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. j) Copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. k) Duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Calando tali concetti in ambito sanitario, l’introduzione della CCE pone quindi il problema della coesistenza di documenti generati digitalmente e di documenti cartacei (analogici); ciò per assicurare la completezza descrittiva richiesta dalla pratica clinica e dalle raccomandazioni di Enti Certificatori (es. Joint Commission). Queste istanze sono state interpretate nei requisiti di prodotto contenuti nel presente documento.