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Nell’ordinamento giuridico italiano, l’articolo 5 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo. Nello specifico, il decentramento amministrativo consiste nel conferimento dei poteri decisionali anche ad organi e uffici diversi dallo Stato. A sua volta il decentramento assume varie forme: infatti può essere burocratico, autarchico e funzionale. In particolare, il decentramento amministrativo autarchico comporta l’attribuzione di funzioni proprie degli organi centrali a sedi distaccate a livello periferico o territoriale. In tali casi si parla di amministrazione indiretta periferica, nella quale rientrano gli Enti pubblici territoriali. Gli Enti territoriali sono quei soggetti dotati di capacità giuridica di diritto pubblico diversi dallo Stato, in cui il territorio e la popolazione rappresentano gli elementi costitutivi e la parte integrante dell’Ente stesso. In particolare, essi esercitano funzioni amministrative e vengono definiti a «fini generali» in ragione del fatto che viene riconosciuta loro la capacità di interpretare i bisogni collettivi, formalizzandoli in interessi pubblici da perseguire. Appartengono alla categoria degli Enti territoriali gli Enti Locali. Come disciplinato dal decreto legislativo 267 del 2000 sono Enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le Unioni di comuni. Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Inoltre, gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva nell’ambito dei propri Statuti e regolamenti, come disciplinato dall’articolo 3 (comma 4) del TUEL. A ciò, occorre aggiungere che a essi viene riconosciuta autonomia finanziaria e impositiva fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, come indicato dall’articolo 149 del TUEL. Il Comune quale Ente pubblico agisce in un regime di diritto amministrativo peculiare che lo distingue dagli Enti pubblici economici e burocratici. In particolare, il regime di diritto amministrativo del Comune verte su quattro caratteristiche: (1) autarchia: essa consiste nel potere di amministrare i propri interessi attraverso attività aventi gli stessi caratteri e la stessa efficacia dell’attività amministrativa dello Stato. (2) autotutela: essa indica il potere dell’Ente di risolvere autonomamente i conflitti attuali o potenziali relativi ai suoi provvedimenti. (3) autonomia: deve essere intesa come la libertà di determinazione nella cura dei propri interessi e, nell’indipendenza nell’esercizio di determinate attività giuridiche per il raggiungimento dei fini che l’Ente è chiamato a perseguire. (4) autogoverno: esso si realizza quando gli organi di governo dell’Ente sono composti da soggetti scelti dagli stessi governati. Per quel che concerne la loro istituzione, ai sensi dell’articolo 15 del TUEL, salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione, comporti come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.